Nella circolare che segue l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui bonus energetici di sostegno alle imprese, e nel contempo fornisce chiarimenti sulla disciplina contenuta nell’articolo 6 del decreto legge “Aiuti-bis”, nell’articolo 1 del decreto legge Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto legge “Aiuti-quater”, attraverso risposte a quesiti specifici pervenuti in merito all’applicazione delle misure di favore. I citati articoli hanno sostanzialmente prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza).
Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, a beneficiarie dei crediti di imposta sono tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ma che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive.
L’AdE ha confermato la spettanza del tax credit anche per le imprese “nongasivore” per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto, ritenendo che i chiarimenti forniti con la circolare 20/E/2022 (par. 2.2) in relazione alle imprese “gasivore” di cui abbiamo dato conto nella scorsa settimana possano trovare applicazione anche a favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto, potranno usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi. Pertanto tra i beneficiari della misura possono rientrare anche le imprese di autotrasporto. Circ. 95-2022