Oggetto: Fiscale – Tributi – Misure in materia di welfare aziendale
contenute nei decreti legge Aiuti bis e Aiuti quater – Aspetti
previdenziali – Messaggio INPS n.4616 del 22.12.2022.
Con il messaggio in oggetto, l’INPS si occupa delle misure in materia di
welfare aziendale adottate con i decreti legge Aiuti bis e Aiuti quater,
esaminando i profili di natura previdenziale e le modalità di compilazione del
flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi.
In deroga alla disciplina generale, infatti, la disposizione è estesa anche alle
somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.
Come è noto, la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che
non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è stata elevata fino a
3.000 euro, per l’anno 2022, includendo, per il solo anno in corso, tra i c.d.
fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti
“per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Pertanto, in deroga alla disciplina generale, la disposizione è estesa anche alle
somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, come le utenze
riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un
titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere
che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a
condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che
attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per tale
scopo.
Inoltre, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore e le somme relative ai
fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti
rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro
dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non
solo la quota eccedente.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di
lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo
sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati
(diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche
l’IRPEF sul fringe benefit erogato eventualmente dal precedente datore di
lavoro).
L’INPS spiega inoltre come procedere per il recupero della contribuzione
versata.
OGGETTO: Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis
e quater. Profili di natura previdenziale
1. Quadro normativo
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e
previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei
redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma
dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi,
TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale. Si
ricorda, pertanto, che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe
benefit)se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro,
come previsto dal comma 3 del citato articolo 51. Il superamento del suddetto importo
comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al
medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo
previdenziale.
In materia di fringe benefit, con l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto Aiuti bis), il
legislatore ha introdotto una disciplina in deroga al predetto articolo 51, comma 3, del TUIR,
che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, interviene per fissare un nuovo limite massimo
di esenzione – ulteriormente elevato, da ultimo, con il decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176 (decreto Aiuti quater) – e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
In particolare, con l’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 176/2022, è stata
disposta l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro[1], per l’anno 2022, del valore
dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui
all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit,
anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
In primo luogo, si evidenzia che l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini
della determinazione dell’imponibile previdenziale.
Inoltre, si rileva che, come recentemente precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
35/E del 4 novembre 2022, la predetta disposizione, per il solo anno d’imposta 2022, estende
l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, in deroga alla disciplina
generale, anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendosi come tali le utenze
riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal
dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno
stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative
spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio,
quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le
quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di
locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico
del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti
sostengano effettivamente la relativa spesa.
Al riguardo, si sottolinea che, trattandosi di somme di denaro riferite ad una determinata
tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che
attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e
l’inclusione delle stesse nel limite previsto[2].
Si rammenta che restano, in ogni caso, riconducibili al regime di esclusione, di cui al citato
comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; ai
fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti la verifica della soglia
di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher[3] la soglia deve essere
verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di
fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Resta fermo che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati,
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del
gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di
lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la
quota di valore inferiore al medesimo limite.
D’altra parte, si evidenzia che la specifica fattispecie del c.d. bonus carburante introdotta con
l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51 (la quale prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la
possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina,
o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per
un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore), costituisce un’ulteriore agevolazione
rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3 (cfr. la circolare
27/E del 14 luglio 2022 e, da ultimo, quella citata 35/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate). Si
osserva, pertanto, che se il valore in questione è superiore a 200 euro lo stesso concorre
interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, del TUIR, i beni e i servizi erogati, nel periodo d’imposta 2022, dal datore di lavoro
a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o
più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi come sopra
descritti.
Le disposizioni in esame rilevano, limitatamente al periodo d’imposta 2022, anche qualora il
lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 184 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il bonus carburante e/o con
i fringe benefit. Al riguardo, si precisa che, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il
valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai limiti previsti
dalle rispettive disposizioni (200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe
benefit, previsti nel regime temporaneo per il 2022 dell’articolo 51, comma 3, del TUIR),
ciascun valore concorrerà interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro
Sulla scorta del quadro normativo fino a qui delineato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il
valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati
limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà
provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota
eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti
da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che
opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits
e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali,
dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo
d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente
datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe
benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato
assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del
contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai
predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore
di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
3. Istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata. Modalità di
esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a
contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:
1. secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 3.1, soluzione da applicare
esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
2. secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2 della presente circolare, soluzione una
tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di
competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza
interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va
utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
3.1 Gestione fringe benefit. Utilizzo Variabili retributive
Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione
<VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del
2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da
fringe benefit:
• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui
c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima
competenza.
Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale
all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli ex-
post, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la
denuncia in essere.
• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la
competenza specifica c’è eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale presente per la
competenza <AnnoMeseVarRetr>:
• è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata
esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere
l’importo del fringe benefit;
• è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale
variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte
restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto
precedente.
• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce
di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto
della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto
l’imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze
successive, ove presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X,
dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine,
l’Istituto effettuerà verifiche e controlli ex-post.
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il
contributo in <ContributoVarRetr>.
3.2 Gestione fringe benefit. Flussi di variazione massiva d’ufficio
I datori di lavoro che intendono avvalersi dell’opzione 2, sopra riportata, prima di procedere
alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio
2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto
bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando
apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto
nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto
riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al
protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà
essere esposto nel flusso Uniemens, come specificato di seguito.
Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all’invio della comunicazione, per cui
sarà onere del datore di lavoro attendere il relativo rilascio prima di inviare la denuncia
contributiva di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023.
Una volta in possesso del ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi
della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”, avente il significato
di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di
ticket\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese in cui è avvenuta
l’erogazione oggetto del recupero;
• nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese
riferito al fringe benefit;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la
contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva
dell’Istituto.
I dati esposti con il codice “FRBI” non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini
della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 – febbraio 2023); tali
dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari
per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
L’istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà
alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni
singolo mese indicato nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati,
solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non
abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM di cui al paragrafo 3.1.
Il nuovo valore sarà uguale all’imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore
esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva (non
saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo).
Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per
eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento.
A valle della procedura sopra descritta verrà fornito riscontro tramite il cassetto previdenziale
del contribuente con medesimo oggetto della richiesta.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le
modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.
Si evidenzia che l’elaborazione, sottesa al precedente punto 2, sarà eseguita una sola volta per
le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza
febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la
continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero
inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023.
In definitiva, per uno stesso lavoratore e per una medesima competenza verrà generato
automaticamente un solo flusso di regolarizzazione, che prenderà in considerazione i dati
presenti negli archivi dell’Istituto al momento dell’elaborazione stessa.
Se un datore di lavoro espone i dati, per uno stesso lavoratore a parità di periodi interessati,
sia nella denuncia di competenza gennaio 2023 che nella denuncia di febbraio 2023, i dati
presenti nella denuncia di febbraio 2023 sono da considerarsi sostitutivi rispetto a quelli
presenti nella denuncia di gennaio 2023.
Se un datore di lavoro per un lavoratore abbia utilizzato la modalità di recupero indicata nel
paragrafo 3.1, l’Istituto prima di procedere con l’elaborazione di cui al paragrafo 3.2 verificherà
la coerenza e congruenza del recupero effettuato tramite la modalità del paragrafo 3.1 e
qualora rilevasse situazioni non congruenti non procederà con la creazione automatica dei
flussi di regolarizzazione.
Si evidenzia altresì che il codice “FRBI” potrà essere esposto fino al 31 marzo 2023 e che,
dopo tale data, si dovrà procedere con i flussi di regolarizzazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’articolo 3 del decreto-legge n. 176/2022, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n.
115/2022 (che già aveva innalzato la soglia da 258,23 a 600 euro), eleva la soglia di
esenzione da 600 a 3.000 euro, confermando fra i benefit le somme erogate o rimborsate al
lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
[2] Si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate e si
ricorda in proposito che, fatta salva l’applicazione del regime in deroga previsto per il 2022, la
disciplina ordinaria dei fringe benefit di cui all’articolo, 51 comma 3, riguarda generalmente le
sole erogazioni in natura (cfr., da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15
giugno 2016), con esclusione di quelle in denaro per le quali, resta applicabile il principio
generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di
lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente
previste, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del
TUIR)
[3] L’articolo 1, comma 190, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha
novellato l’articolo 51 del TUIR, introducendo il comma 3-bis, secondo cui ai
fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni,
opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti
di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore
nominale. La norma, pertanto, chiarisce la generale possibilità di erogazione
dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR, in forma di
voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal
titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto
a un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l’intero valore nominale
senza integrazioni a carico del titolare. Con riferimento alle altre
caratteristiche e alle modalità di fruizione dei benefit corrisposti mediante
voucher, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, di attuazione dell’articolo
1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015, e ai chiarimenti forniti in
merito con la circolare n. 28/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate.