Il giudice di pace di Firenze, sulla base di una sentenza della Cassazione, ha stabilito che per provare una violazione al Codice della strada non basta che la Prefettura spedisca la documentazione per Posta Elettronica Certificata, costituendosi inoltre attraverso la stessa PEC. In tal caso infatti i documenti accusatori sono da considerarsi inesistenti e di conseguenza la violazione e la multa.