Anche i rinnovi, e non solo le proroghe di un contratto a termine saranno senza causali fino a 12 mesi. Novità anche per la somministrazione, con l’abolizione dei limiti quantitativi (20%) attualmente previsti per il personale in apprendistato e anche di quelli per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati. Non solo. Dopo una lungo tira e molla è arrivata la proroga della normativa di miglior favore sullo smart working, ma solo per il settore privato. Il lavoro agile, le cui norme agevolative sono in scadenza il 30 giugno, si allunga al 31 dicembre prossimo sia per i lavoratori fragili sia per quelli che hanno figli fino a 14 anni. Come ha spiegato la relatrice al decreto Lavoro in commissione Affari sociali del Senato, Paola Mancini (FdI), per i lavoratori pubblici fragili resta in piedi «un approfondimento per verificare le coperture» (se si troverà una quadra la norma arriverà martedì). Per il via libera in Commissione , infatti, i lavori sono slittati alla prossima settimana anche per verificare con la commissione Bilancio le coperture di alcuni emendamenti già approvati e su cui ci sono dubbi sulle risorse necessarie. In questo senso è ancora in bilico il sigillo finale al correttivo del Movimento cinque stelle che prevede una decontribuzione totale per 3 anni per chi assume o stabilizza badanti che assistono anziani non autosufficienti. Sui fringe benefit resta l’attuale impostazione: sono esentasse fino a 3mila euro per i lavoratori con figli. Tuttavia, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, questi strumenti «saranno senza oneri contributivi», essendo stata trovata la copertura (190 milioni): «Era una volontà del governo e della presidente Meloni che i fringe benefit siano un’erogazione non coperta da alcun tipo di spesa per l’imprenditore». Novità anche sul nuovo Assegno di inclusione, introdotto proprio con il decreto Lavoro per sostituire il Reddito di cittadinanza. In particolare con il via libera ai correttivi delle opposizioni e in particolare dei Cinquestelle si prevede che in caso di nuclei familiari con figli under-14 l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza lavoro-domicilio di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico (in base all’attuale formulazione dell’articolo 9 del decreto 1° maggio un contratto a tempo indeterminato andava accettato in tutto il territorio nazionale). Per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) per cui era già previsto il limite degli 80 Km è stato aggiunto anche il limite orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Modifica questa chiesta e ottenuta da Giovanni Satta (FdI). L’Assegno di inclusione poi viene esteso anche alle persone in cura presso i servizi socio-sanitari (oltre ai componenti di nuclei familiari con disabilità, minori o con almeno sessant’anni). La Lega ha ottenuto, invece, che la carta di inclusione non possa essere utilizzata oltre che per i giochi che prevedono vincite in denaro, anche per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. Sempre la Lega, come anticipato sul giornale di ieri ha ottenuto il via libera all’emendamento del leghista Romeo che consente a commercianti, artigiani, lavoratori agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps di ricostruire la propria posizione contributiva di fatto decurtata di quei contributi oggetto dello stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro affidate all’ex Equitalia dal 2000 al 2015. In attesa delle istruzioni che dovrà diramare l’Inps è certo che le somme dovute dovranno essere versate entro il 2023 in unica soluzione o anche a rate. Come anticipato sempre dal nostro giornale di ieri il semaforo verde si è acceso anche sulla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale: per il periodo che va dal 1° giugno al 21 settembre 2023 «è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario». Questa norma si applica ai dipendenti con reddito di non importo non superiore a 40mila euro (periodo d’imposta 2022).
Rasegna stanpa Sole24ore