La Corte Suprema, in relazione ad un ricorso riguardante la responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, ha stabilito che i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’articolo 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Tale domanda di manleva trova la propria causa nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.