Agenzia Dogane e Monopoli ha messo a disposizione il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci per il recupero accise del quarto trimestre 2023, per richiedere le quali i termini restano aperti dall’1 al 31 gennaio 2024. Per poter fruire del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti. Le dichiarazioni debbono essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati. Ma si può anche presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’aziende. Le istanze di rimborso devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall’1 ottobre al 31 dicembre 2023; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori. Il rimborso è stato esteso al 2023 per l’acquisto dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (biocarburanti quali HVO e GTL). L’entità del rimborso per il quarto trimestre 2023 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di prodotto. Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni; il codice tributo è 6740. La disposizione prevede che è possibile chiedere il rimborso in denaro che, nel caso di compensazione, non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.