In base al decreto legislativo n.66 del 2003, il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, che sono pari a 11 nell’arco delle 24 ore.
Una novità riguarda il periodo di riposo consecutivo che è calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni anziché su 7. (modificato articolo 9 dal Dl 112 del 25 giugno 2008).