La nuova disciplina (Art. 10 D.Lgs. 286/05) prevede che il risarcimento dovuto dal vettore nei trasporti nazionali non può essere superiore
ad 1 Euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Per i trasporti internazionali, resta in vigore la Convenzione CMR.
Con il superamento delle tariffe c.d. a forcella, è venuto meno il doppio limite di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate, previsto dalla L. 450/1985. Il decreto legislativo 286/05 prevede, pertanto, un nuovo ed unico limite al risarcimento per perdita o avaria della merce trasportata per i trasporti nazionali. La previsione dei nuovi limiti di responsabilità vettoriale è contenuta nel (modificato) art. 1696 c.c., che stabilisce la impossibilità di deroghe a favore del vettore, ma non esclude deroghe in favore del mittente, ovvero la possibilità di pattuire il risarcimento dell’intero danno, a norma dell’art. 1693 c.c.