Nell’ambito della disciplina fiscale delle trasferte dei dipendenti per “auto propria” si intende l’auto di cui il dipendente ha la disponibilità
e che utilizza di fatto per la trasferta.
Può quindi trattarsi di un’auto di proprietà del dipendente ovvero di un’auto che il dipendente ha acquisito in leasing o di un’auto che il dipendente detiene in comodato (prestito d’uso). Il dipendente deve essere autorizzato dal datore di lavoro all’utilizzo delle propria vettura per le trasferte. I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del lavoratore dell’auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall’ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Le tabelle dell’ACI con i costi chilometrici, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e sono valide per l anno successivo. Se il lavoratore utilizza un’auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative:
- rimborso spese in base alla tariffa ACI per l’auto effettivamente utilizzata – la parte di costo rimborsata superiore a quella di un’auto similare di 17 cv. o 20 cv. – non è deducibile da parte dell’azienda committente.
- rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un’auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione.
I rimborsi per l’utilizzo dell’auto privata del lavoratore sono deducibili nei limiti indicati nelle tariffe delle tabelle dell’ACI.