Roma 12 aprile: L’Ispettorato del Lavoro (circolare n° 6/2018) fornisce chiarimenti sulle conseguenze della sentenza 254/2017 della Corte Costituzionale sul regime di solidarietà del committente nella sub-fornitura dei servizi affermando che è legittima anche in questo caso. La legittimità, hanno stabilito i giudici trova fondamento nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”. Ne consegue, stabiliscono i giudici della suprema corte, che “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3 della Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del sub-fornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In concreto, l’articolo 29 stabilisce che il committente è obbligato in solido anche con il sub-fornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi, indipendentemente dal fatto che il contratto di subfornitura sia un appalto o un tipo negoziale autonomo. L’Ispettorato del Lavoro chiarisce che ciò vale anche nel rapporto tra consorzio e società consorziate e nel distacco internazionale dei lavoratori, nonché nella somministrazione del lavoro e nel contratto di trasporto.