Roma 18 Dic.: Cabotaggio più difficile, distacco più controllato, riposo regolare in cabina, tachigrafo anche sui veicoli leggeri impegnati nel trasporto internazionale: questi i principali punti previsti dal pacchetto mobilità approvati dalle istituzioni UE che sono destinati a incidere su alcune materie fondamentali dell’autotrasporto e sui quali grava, relativamente al punto riguardante i tempi di riposo, una richiesta di cambiamento da parte dei sindacati europei. Diamo comunque conto di questo importante risultato raggiunto con un compromesso dopo due anni di discussioni e sui quali, riserva sindacale a parte, prevalgono soddisfazione e gradimento.
– Cabotaggio stradale: sarà possibile effettuare un massimo di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero nell’arco di una settimana, ma prima di poter nuovamente entrare nello stesso paese dovrà far trascorrere un periodo di raffreddamento di almeno quattro giorni;
– Tachigrafo: anche i veicoli commerciali leggeri tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate devono obbligatoriamente essere equipaggiati con tachigrafo digitale
se vengono utilizzati nel trasporto internazionale;
– Tempi di guida e periodi di riposo:il periodo di riferimento rimane quello di 2 settimane e 90 ore, anche se è possibile derogare alla normativa in caso di trasporto internazionale di merci. In pratica gli autisti impegnati nel trasporto nazionale dopo osservato un periodo di riposo settimanale ridotto (24 ore) a settimana, dovranno prendere un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore o più) la settimana successiva. Gli autisti impegnati nel trasporto internazionale, invece, possono prendere due periodi di riposo ridotti per due settimane consecutive, a condizione che prendano due periodi di riposo compensativi (due volte 21 ore) la settimana successiva, collegati al periodo di riposo regolare con rientro a casa;
– Riposo regolare: scatta il divieto di consumarlo all’interno della cabina del camion. Sempre relativamente al trasporto internazionale è previsto che l’autista è obbligato a rientrare nel suo paese di origine almeno ogni quattro settimane e anche il veicolo di un’azienda non può rimanere all’estero per un periodo superiore alle otto settimane;
– Distacco trasnazionale: sarà applicata la normativa in vigore (e molto più restrittiva) applicata a tutte le categorie di lavoratori, fatta eccezione per i viaggi di transito e di quelli legati a operazioni bilaterali. L’attuale normativa sul distacco assicura al lavoratore distaccato l’applicazione delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione dei propri colleghi di pari livello nell’impresa distaccataria. Inoltre, per monitorare il fenomeno, sono previste comunicazioni preventive da effettuare entro 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco. A livello previdenziale, invece, si applica il principio di “personalità” (diverso da quello di “territorialità”, applicato negli altri rapporti di lavoro) per consentire al lavoratore distaccato di mantenere la copertura previdenziale del paese in cui lavorava prima di essere distaccato.