Roma 5 Maggio: Con l’inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus, aprono anche alcuni servizi forniti dalla Motorizzazione Civile che erano stati posti in “quarantena”. Ecco quali sono:
Visita e prova ed immatricolazione di veicoli,da rendersi,anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
Rilascio del certificato di approvazione Adr “barrato rosa”(dal 25 maggio 2020)
Immatricolazione,re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
Duplicato della carta di circolazione per smarrimento,sottrazione o distruzione (c.c.non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
Visite periodiche ATP;
Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE,da rendersi anche in regime di L.870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera:rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
Trasporto di merci in ambito extra -UE:compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;
Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
Autorizzazioni per i servizi di linea -rilascio della documentazione da tenere a bordo;
Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità,deterioramento,distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Per quanto riguarda le verifiche e prove nei centri privati, la circolare spiega che “devono essere limitate alle strutture poste nella provincia sede dell’UMC, soltanto qualora il richiedente avrà garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l’utilizzo dei Dpi messi a disposizione a cura del richiedente”.
: