Da domani ! Aprile e fino al 2 maggio 2023 si potranno presentare le domande di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre di quest’anno
Trattasi dunque di un ritorno alla normalità poiché dal 1° gennaio ha ripreso efficacia il beneficio fiscale del rimborso delle accise per i veicoli di categorie Euro V ed Euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, secondo le consuete regole. Per ottenere del rimborso è obbligatorio indicare in fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (nota n. 64837 del 7.6.2018 dell’Agenzia delle Dogane ); presentando il modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono disponibili il software aggiornato per la compilazione e il modello per la stampa della dichiarazione relativa. L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio tenuto conto del venir meno delle misure di rideterminazione temporanee applicate nel corso del 2022. L’Agenzia ricorda inoltre che i crediti relativi al 4° trimestre 2022 (limitatamente ai rifornimenti di gasolio nel periodo 1-31 dicembre 2022), potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2025. Per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato di appartenenza.
Per facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione .
Categoria: Autotrasporto
Il contributo dovuto all’Autority per l’anno in corso, con la dichiarazione dei dati, va effettuato entro il 28 Aprile prossimo nella misura di due terzi del dovuto, il terzo restante invece va saldato il 31 Ottobre di quest’anno. Nella circolare che segue forniamo tutte le informazioni relative alla misura del contributo medesimo, nonché la lista delle imprese assoggettate al pagamento. Circ. 21-2023
Tutte le Associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto e logistica sono fermamente
convinte che le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori non debbano versare alcun
contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Questo il tenore della lettera inviata in data odierna al Ministro Salvini e al Vice Ministro Rixi, con
la quale le Associazioni hanno ribadito che il settore di appartenenza e le attività svolte dalle imprese
da loro rappresentate non sono interessate dal concreto esercizio di competenze attribuite all’Autorità
e il contributo assertivamente dovuto è utilizzato per finanziare attività non regolatorie, bensì
competenze amministrative di tipo generico, che debbono essere a carico della fiscalità generale.
Le Associazioni hanno altresì osservato e ricordato che la normativa italiana, nonché numerose
pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno stabilito in maniera inequivocabile che
nel settore dell’autotrasporto e della logistica vige il principio del libero mercato che impedisce
qualsiasi attività di regolazione economica da parte di soggetti terzi.
Sulla base di tali presupposti, le Associazioni ritengono pertanto che le imprese iscritte all’Albo degli
autotrasportatori debbano essere esplicitamente escluse dall’elenco dei soggetti tenuti alla
contribuzione.
I termini per la presentazione delle domande per ottenere gli incentivi per l’acquisto di mezzi ad elevata sostenibilità ecologica e ad alimentazione alternativa , in decorrenza da ieri scadranno alle ore 16 del 28 aprile prossimo . La somma messa a disposizione dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461 è di dieci milioni nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto. Finora in totale sono stati stanziati 50 milioni di euro ripartiti in sei tranche di erogazione tra il 2021 ed il 2026.
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it. I contributi sono destinati alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che hanno sostenuto investimenti per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione dei seguenti veicoli ad elevata sostenibilità: automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full eletric) di massa pari o superiore a 3,5 Ton e fino a 7 Ton, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 Ton; automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 Ton.
Brennero: le Associazioni presentano appello sull’ordinanza del Tribunale europeo
Roma, 7 marzo 2023 – Le Associazioni dell’autotrasporto merci ANITA, FAI e FEDIT, insieme a
Confindustria e ad altre sue componenti associative, presentano appello sul giudizio di irricevibilità
espresso dal Tribunale europeo in merito al ricorso depositato dalle Associazioni sulle limitazioni
unilaterali al transito stradale di mezzi pesanti imposte dal Tirolo lungo l’Asse del Brennero. Le
Associazioni continueranno quindi l’azione legale avviata a livello europeo ritenendo che sussistano i
presupposti giuridici per consentire ai privati di agire. In questo modo, si porrebbe fine alla reiterata
violazione da parte dell’Austria dei principi di libera circolazione delle merci e sarebbe garantita una
concorrenza equa tra i confini dell’Unione. Le Associazioni ritengono che l’operato della Commissione
Europea in questa vicenda sia stato inefficace e, al tempo stesso, carente. Occorre, quindi fare
immediata chiarezza.
La questione del ricorso dei privati, su cui decide il Tribunale europeo, va tenuta distinta da quella del
ricorso di uno Stato membro, che invece è di competenza della Corte di giustizia. Va quindi chiarito
che il pronunciamento è stato espresso dal Tribunale e non dalla Corte. A nostro giudizio, inoltre, la
decisione del Tribunale si basa su criteri di giurisprudenza datati, senza tener conto delle sentenze più
aggiornate da parte della Corte, che invece avrebbero accolto analoghe richieste da parte dei privati.
Senza contare che il Tribunale non si è espresso sulla legittimità delle limitazioni. Per questi motivi le
Associazioni presentano appello contro l’ordinanza del Tribunale che non limita l’azione dello Stato
italiano di rivolgersi alla Corte di giustizia europea per chiedere l’apertura di una procedura di infra-
zione nei confronti dell’Austria.
Le modalità per accedere ai contributi per l’acquisto di AdBlue e di GNL, delle cui modalità diamo conto nella circolare che segue, sono state finalmente definite in due decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Sia il contributo per l’acquisto dell’AdBlue che per quello del GNL verranno concessi sotto forma di credito d’imposta. Circ. 19-2023
Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto; potranno finalmente accedere al fondo di 25 milioni stanziato dal Governo con decreto e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I 25 milioni saranno assegnati alle imprese sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gas naturale liquefatto. Il periodo non comprende l’intero anno solare poiché l’autorizzazione per ottenere l’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022. In aggiunta, l’Europea ha fissato il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, vale a dire fino ad un massimo di 4 milioni di euro per ciascuna impresa. Precisiamo che per costo ammissibile, la Commissione Europea intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5. Come per il recupero del credito di imposta sul gasolio e Adblue, anche in questo caso le domande per ottenere il beneficio dovranno essere presentate dalle imprese tramite una specifica piattaforma dell’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli che verrà aperta nelle modalità e tempi definiti da uno specifico decreto dirigenziale attuativo.
Riprende giovedi 16 Marzo prossimo il confronto tra il Governo e le Associazioni dell’autotrasporto sulle principali criticità del settore. Va da se che il focus più importante sarà quello dei 310 milioni milioni di aiuti alle imprese previsto dalla legge di Bilancio approvata alla fine dello scorso anno.