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Agenzia Accise: pubblicato sofware e istruzioni per domande rimborso accise

 

 

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore. La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. I soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.  In questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello: nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO”e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;  la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; nella colonna “KM PERCORSI (MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (trasporto turistico di persone)

link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023

 

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autotrasporto: divieti circolazione periodo Luglio-Agosto 2023

 I GIORNI DI DIVIETO NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023:

LUGLIO
Sabato 1 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00

Sabato 8 luglio 8.00-16.00
Domenica 9 luglio 7.00-22.00

Sabato 15 luglio 8.00-16.00
Domenica 16 luglio 7.00-22.00

Venerdì 21 luglio 16.00-22.00
Sabato 22 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00

Venerdì 28 luglio 16.00-22.00
Sabato 29 luglio 8.00-16.00
Domenica 30 luglio 7.00-22.00

AGOSTO
Venerdì 4 agosto 16.00-22.00
Sabato 5 agosto 8.00-22.00
Domenica 6 agosto 7.00-22.00

Venerdì 11 agosto 16.00-22.00
Sabato 12 agosto 8.00-22.00
Domenica 13 agosto 7.00-22.00

Martedì 15 agosto 7.00-22.00

Sabato 19 agosto 8.00-16.00
Domenica 20 agosto 7.00-22.00

Sabato 26 agosto 8.00-16.00
Domenica 27 agosto 7.00-22.00

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per I-phone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

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Cassazione: sentenza su responsabilità perdita merci in materia di sub-trasporto

La Corte Suprema, in relazione ad un ricorso riguardante la responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, ha stabilito che i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’articolo 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Tale domanda di manleva trova la propria causa nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.

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spese non documentate 2022: scende a 48 euro la deduzione forfettaria

Il MIT ed il MEF nei giorni scorsi hanno deciso di far scendere a 48 euro la deduzione forfettaria per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) la deduzione forfettaria di 48 euro spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Quanto ai riflessi di tale deduzione sulla dichiarazione dei redditi, Agenzia delle Entrate ha stabilito che bisognerà riportare la deduzione forfetaria nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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MIT: dalle 10.00 di lunedì 26 giugno partono le domande per i contributi acquisto veicoli basso impatto ambientale, scadenza 11 Agosto 2023

E’ pronto il Decreto Direttoriale numero 242 dell’8 giugno 2023 che stabilisce i termini e i modi per presentare la domanda per ottenere i contributi per l’acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale. La procedura sarà solo online, attraverso la posta elettronica certificata dalle 10.00 di lunedì 26 giugno 2023. I contributi riguardano un solo periodo d’incentivazione, che va dal 26 giugno all’11 agosto 2023. La procedura è divisa in due fasi, la prima per la prenotazione e la seconda per l’invio dei rendiconti dell’investimento. Possono presentare la domanda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, comprese le strutture societarie (come i consorzi) da loro formate. Il sistema di erogazione prevede che saranno considerate in ordine cronologico le domande presentate fino all’esaurimento delle risorse, il cosiddetto click-day. È importante quindi non aspettare l’ultimo minuto per avviare la procedura. La scadenza è alle 16.00 dell’11 agosto 2023. La società del ministero dei Trasporti, la Ram, gestisce l’erogazione dei fondi e sul suo sito web (www.ramspa.it) aggiorna l’elenco delle richieste e i contatori delle somme ancora disponibili, divise per categoria di veicoli finanziata. Ram pubblicherà entro l’11 settembre 2023 l’elenco di tutte le domande giunte, che saranno soggette alle verifiche dei requisiti e della documentazione. Nel periodo d’incentivazione, l’impresa deve presentare una sola domanda che contiene tutti gli investimenti, anche se di tipologia diversa.

 

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Cassazione: importante sentenza sul rimbrso delle spese per spostamenti

La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva riconosciuto a un autista il rimborso delle spese per gli spostamenti «su direttiva aziendale e nell’interesse aziendale»  utilizzando un veicolo di sua proprietà. La Corte di Trento aveva considerato, in questo caso, orario di lavoro il tempo per lo spostamento al piazzale, anche perché la somma prevista nell’accordo sindacale era stata trattata in busta paga come lavoro straordinario sul piano fiscale e previdenziale. Poi aveva ritenuto applicabile l’art. 28 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, che prevede uno specifico rimborso per l’uso del mezzo proprio nell’interesse aziendale, da determinare come indennità mensile o come rimborso chilometrico da concordarsi tra le parti. Secondo la Corte, infatti, «lo spostamento a Sommacampagna, invece che nella sede contrattuale di lavoro di Rovereto, è uno spostamento del tutto significativo in termini di tempo e di costo… ed eseguito su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale». La Corte territoriale riteneva inoltre che l’emolumento stabilito di 11,50 euro era riferibile alla retribuzione per lavoro straordinario, ma non al rimborso delle spese: «Agli autisti è stato chiesto un aumento dell’orario di lavoro per recarsi a Sommacampagna – spiegavano i giudici di appello – e quindi si tratta di un compenso per la prestazione di lavoro e non di un rimborso dei costi sostenuti». Contro questa disposizione della Corte Trentina l’azienda aveva presentato ricorso in terzo grado nel quale si obiettava sul fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto che il tempo per lo spostamento al piazzale di Sommacampagna fosse orario di lavoro. Poi si contestava il ragionamento per cui l’accordo siglato a livello aziendale con i sindacati non avrebbe potuto regolamentare la fattispecie in esame, negando così l’autonomia contrattuale a livello aziendale e dando per scontata la prevalenza dell’accordo nazionale su quello di secondo livello. Infine, si ipotizzava che l’accordo del 2014 rientrasse nella categoria dei cd. “Accordi di forfettizzazione” previsti dall’art. 11, comma 8, lett. b, del CCNL. Questi argomenti non sono però apparsi decisivi alla Cassazione, che si è pronunciata a favore dell’autista ritenendo che la sentenza impugnata ruoti intorno all’applicabilità dell’art. 28 del CCNL che attribuisce una «indennità di uso di mezzo di trasporto», secondo l’accordo delle parti in forma di indennità mensile ovvero di rimborso chilometrico, al lavoratore che ne usa uno. Secondo il giudice di appello – interpreta la Cassazione – l’accordo sindacale aziendale non disciplina il rimborso spese, ma retribuisce in forma forfettaria e come straordinario il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il più lontano posto di lavoro. L’azienda eccepisce a questo riguardo che l’indennità presupporrebbe lo svolgimento della prestazione con l’ausilio del mezzo proprio e in costanza di orario di lavoro. Ma la sentenza impugnata ha verosimilmente ricondotto alla norma collettiva l’ipotesi concreta del dipendente che, per ragioni funzionalmente connesse al lavoro da svolgere come autista, veniva comandato a presentarsi, «su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale» non presso l’originaria sede di lavoro pattuita, ma in altro luogo, usando per il tragitto un mezzo del quale era evidentemente costretto a sostenere le spese. E questo a prescindere dalla qualificazione del tempo impiegato per lo spostamento. Per quanto poi riguarda l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’accordo aziendale del maggio del 2014 stabiliva un emolumento che non andava a compensare o ad assorbire quanto riconosciuto dalla diversa fonte contrattuale a titolo di «indennità di uso di mezzo di trasporto», si tratta dell’interpretazione del testo negoziale scelta dalla Corte tra quella del dipendente e quella dell’azienda e, nel terzo grado di giudizio, non è consentito lamentarsi della scelta dal punto di vista della legittimità perché questa è stata privilegiata rispetto all’altra nella decisione di merito. In conclusione, secondo la Cassazione, il ragionamento della Corte trentina appare assolutamente plausibile e ricostruisce correttamente la volontà negoziale dell’accordo aziendale e dei ruoli degli attori coinvolti. Di conseguenza ha respinto il ricorso nel suo complesso, condannando l’impresa al pagamento delle spese liquidate in 3.500 euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi accessori e rimborso spese generali al 15%, dando infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto.

FONTE: Uomini e Trasporti

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Circ. 40-2023 – Autotrasporto – Deduzione Irpef per spese non documentate – Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 103 del 16.06.2023.

L’imprenditore che, nel periodo d’imposta 2022 ha effettuato trasporto merci per conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ha diritto ad una deduzione forfettaria di spese non documentate di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione, dei cui dettagli tecnici diamo conto nella circolare che segue  è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Tale agevolazione infine è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Circ. 40 – 2023

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Autotrasporto Circolari

Circ. 39-2023 – Autotrasporto – Finanziamenti per acquisto veicoli – Presentazione delle domande – D.D. MIT n.242 dell’8.6.2023.

Circ. 39-2023

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Autotrasporto Circolari

Circ. 38-2023 – Autotrasporto – Codice della Strada – Recepimento direttiva europea sul noleggio veicoli senza conducenti – DL salva infrazioni

Circ. 38-2023

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Incentivi acquisto mezzi ecologici: domande possibili dal 26 giugno all’11 Agosto

Dalle ore 10:00 di lunedì 26 giugno fino alle 16 dell’11 Agosto prossimo, sarà possibile presentare le domande per ottenere gli incentivi previsti dal DM 97/2023 che stanzia 25 milioni di euro per  l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati eseguiti a partire dal 24 maggio 2023. Come sempre potranno inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori. Queste le m0odalità le modalità di seguito descritte:  le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”. All’interno del periodo di incentivazione le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it unitamente alla seguente documentazione:

a) modello di istanza debitamente compilato, reperibile in formato pdf editabile sul sito internet del soggetto gestore RAM, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 97/2023 (quindi, a far data dal 24 maggio scorso) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi. Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente e verrà pubblicato entro la data dell’11 settembre 2023. Ai fini della rendicontazione dell’investimento, le imprese che hanno presentato istanza dovranno trasmettere a decorrere dalle ore 10:00 dell’11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00 dell’11 giugno 2024 la documentazione richiesta, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.A. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell’Amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell‘istanza.