Categoria: Lavoro
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto caratterizzato dal fatto di:
- essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
- essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l’utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore. Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
- durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro
- individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese
- forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
I provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati al lavoratore sono:
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa (non superiore a 3 ore)
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione (da 1 a 10 giorni).
Salvo il rimprovero verbale, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente e per iscritto contestato il fatto al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione deve essere inviata entro 20 giorni dalla data di conoscenza del fatto.
Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa.
La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Se non sia stata ritirata per motivi che comportino il licenziamento in tronco, dovrà essere garantito il posto di lavoro per sei mesi senza tuttavia corrispondere retribuzione alcuna.
L’autista, ove possibile, potrà essere adibito a mansioni differenti ed in tal caso verrà corrisposta la retribuzione propria del livello di riferimento.
Oltre i sei mesi o nel caso in cui l’autista non accetti di essere adibito a diverse mansioni si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’abolizione dei limiti di cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi di lavoro opererà dal 1° gennaio 2009. Pertanto, in caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo il pensionato deve presentare all’Inps, anche quest’anno, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la denuncia del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente. A meno che, ovviamente, la pensione di anzianità non sia stata liquidata in presenza dei requisiti che consentono, dal 2003, di evitare il cumulo (almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, oppure un’anzianità contributiva di almeno 40 anni).
Essa spetta ai dipendenti che svolgono un’attività per il cui espletamento sia necessario il maneggio denaro. Si tratta di un istituto di derivazione contrattuale.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, distingue una indennità di cassa e una indennità per maneggio denaro.
La prima, pari al 5% della retribuzione mensile, viene corrisposta ai lavoratori che hanno la qualifica di cassiere, mentre la seconda, pari al 4% della retribuzione mensile, viene corrisposta ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro.
L’indennità non viene corrisposta qualora il lavoratore sia espressamente manlevato da ogni responsabilità per eventuali mancanze nella resa dei conti.
In base al decreto legislativo n.66 del 2003, il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, che sono pari a 11 nell’arco delle 24 ore.
Una novità riguarda il periodo di riposo consecutivo che è calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni anziché su 7. (modificato articolo 9 dal Dl 112 del 25 giugno 2008).
In virtù delle modifiche intervenute ad opera del Dl 112 del 25 giugno 2008, all’atto dell’assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro, dovranno consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione anticipata di assunzione, trasmessa telematicamente al servizio competente. Tale adempimento s’intende assolto anche con la consegna, prima dell’inizio della attività lavorativa, di copia del contratto individuale di lavoro contenente le previsioni del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Quindi i datori di lavoro possono scegliere se consegnare copia della ricevuta telematica o la lettera di assunzione che contenga tutti i dati del rapporto di lavoro.
In caso di variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il datore di lavoro deve, attraverso la procedura delle comunicazioni obbligatorie ed utilizzando il relativo modulo unificato LAV, denunciare in via telematica la variazione intervenuta entro i cinque giorni successivi dalla stessa.
In premessa bisogna dire che nel contratto a tempo parziale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Le clausole flessibili ed elastiche devono essere espressamente pattuite per scritto, anche nell’ambito del contratto individuale di lavoro.
Le clausole flessibili permettono la variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, mentre le clausole elastiche, nell’ambito dei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, permettono la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve comunicare con un anticipo di 7 giorni di calendario (settore merci), la variazione in aumento della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale e per le sole prestate a seguito dell’esercizio di quanto detto, corrisponderà una quota oraria maggiorata del 15%.