La vexata quaestio delle sanzioni legate al non corretto uso del cronotachigrafo, dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che le infrazioni commesse in uno Stato non sono sanzionabili in un altro, ha offerto il destro al MInistero degli Interni che ha colto l’occasione per chiarire condizioni e modalità con cui questi controlli devono avvenire. Per quanto riguarda in particolare la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero ha stabilito che: le violazioni di cui all’art. 142 (commi 7,8,9 e 9-bis) possono essere contestate sia con riferimento al superamento dei limiti di categoria del veicolo su cui è installato il tachigrafo, sia con riferimento al superamento dei limiti «locali» fissati dal codice per ogni tipologia di strada (o dal proprietario o concessionario della strada). Tali violazioni possono essere contestate solo in relazione a condotte di guida di cui l’organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo. In mancanza dell’informazione relativa al tipo di strada dove è stata realizzata la condotta o al limite in essa vigente, non si potrebbe determinare l’entità del superamento necessaria per l’applicazione delle diverse sanzioni. Quanto alle violazioni di cui all’art. 142, comma 11, possono essere contestate attraverso la lettura dei dati relativi al superamento di valori impostati sul limitatore. In merito invece alle modalità di acquisizione dei dati, al fine di garantire la solidità del dato e non pregiudicare l’efficacia probatoria dell’accertamento, è necessario seguire determinati accorgimenti: quelli relativi alla velocità istantanea devono essere acquisiti tramite un dispositivo di lettura esterna, in particolare quelli in grado di generare un set di dati a cui venga attribuita una “firma digitale” che ne garantisca validità e immodificabilità; mentre invece quelli relativi agli eccessi di velocità possono essere rilevati (ed eventualmente contestati) anche sulla base delle semplici stampe producibili tramite il tachigrafo di bordo.