Da domani ! Aprile e fino al 2 maggio 2023 si potranno presentare le domande di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre di quest’anno
Trattasi dunque di un ritorno alla normalità poiché dal 1° gennaio ha ripreso efficacia il beneficio fiscale del rimborso delle accise per i veicoli di categorie Euro V ed Euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, secondo le consuete regole. Per ottenere del rimborso è obbligatorio indicare in fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (nota n. 64837 del 7.6.2018 dell’Agenzia delle Dogane ); presentando il modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono disponibili il software aggiornato per la compilazione e il modello per la stampa della dichiarazione relativa. L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio tenuto conto del venir meno delle misure di rideterminazione temporanee applicate nel corso del 2022. L’Agenzia ricorda inoltre che i crediti relativi al 4° trimestre 2022 (limitatamente ai rifornimenti di gasolio nel periodo 1-31 dicembre 2022), potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2025. Per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato di appartenenza.
Per facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione .