Di fatto, con la legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del D.L. 452/01, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di pubblicità è
prevista per le indicazioni applicate sui veicoli, purchè riferibili all’impresa che effettua il trasporto.
Inoltre, non vi è alcun vincolo di superficie. Chiaramente bisogna capire bene cosa si intende per indicazioni, a tal proposito si rinvia ad una attenta lettura della circolare dell’Amministrazione finanziaria n. 2/DPF del 18 aprile 2002.
In ogni caso l’imposta non trova applicazione se sul veicolo vengono indicati:
- la propria ditta;
- il proprio indirizzo;
Per quanto attiene tale ultimo aspetto è stato chiarito che anche alla luce dello sviluppo tecnologico, vanno ricompresi in tale nozione anche i nuovi tipi di recapito, quindi, il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e fax ecc.
Sono pertanto esentati dall’imposta tutti quegli elementi utili all’esatta identificazione dell’impresa.
Inoltre, tra gli elementi identificativi della ditta, vi rientra non solo la ragione sociale ma anche il marchio. Da quanto sopradetto, l’esenzione opera solo relativamente a tali elementi, poiché se sui veicoli vi è l’indicazione, ad esempio, del bene trasportato o vengono riportate indicazioni sui servizi prestati e sui prodotti venduti, chiaramente ciò rappresenta della pubblicità.