In premessa bisogna dire che nel contratto a tempo parziale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Le clausole flessibili ed elastiche devono essere espressamente pattuite per scritto, anche nell’ambito del contratto individuale di lavoro.
Le clausole flessibili permettono la variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, mentre le clausole elastiche, nell’ambito dei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, permettono la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve comunicare con un anticipo di 7 giorni di calendario (settore merci), la variazione in aumento della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale e per le sole prestate a seguito dell’esercizio di quanto detto, corrisponderà una quota oraria maggiorata del 15%.