L’apposizione del periodo di prova, nei casi di assunzione di lavoratori invalidi attraverso il sistema del collocamento obbligatorio, è legittima, come in qualunque contratto di lavoro.
Il patto di prova deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione.
Tuttavia, nel caso di specie, il patto deve essere rapportato al tipo di invalidità e non correlato alla produttività di un soggetto valido. Secondo consolidata giurisprudenza, il recesso datoriale per esito negativo della prova è nullo qualora risulti determinato dallo stato di invalidità e non dall’inettitudine del lavoratore invalido allo svolgimento di mansioni compatibili con la sua condizione.
Il datore di lavoro, al termine del periodo di prova deve, ovviamente se è sua intenzione, procedere a formalizzare la disdetta del rapporto di lavoro, pena la conferma effettiva in servizio.