Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre il termine inizialmente pattuito o successivamente prorogato, si dovrà corrispondere solo una maggiorazione pari al 20% della retribuzione globale per ogni giorno successivo alla scadenza e fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Nel caso in cui il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno, nei contratti di durata inferiore a 6 mesi, ovvero il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto a termine si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Sempre in materia di successione di contratti a termine, si segnala che è consentita la riassunzione di un lavoratore a termine a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto trascorra un intervallo minimo di 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi e 10 giorni negli altri casi. Se non vengono rispettati i predetti termini il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Nel caso, invece, che tra le due assunzioni, non intercorra nemmeno un giorno, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla prima assunzione.