La normativa di riferimento della disciplina dei fringe benefits ed in particolare sulla retribuzione in natura dei dipendenti per l’uso di fabbricati
è la seguente: artt. 51 e 95 TUIR; D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, sulla armonizzazione contributiva e fiscale; circolare ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997; T.U. delle imposte sui redditi, come modificato sul punto dei “fringe-benefits” dal D.lgs. suddetto.
Sulla base di tale normativa, se l’azienda dà in alloggio gratuito, od anche dietro canone di locazione, ad un dipendente l’unità abitativa di proprietà aziendale, tale operazione si configura come “retribuzione in natura” (c.d. fringe-benefit) in favore del dipendente che fruisca dell’alloggio stesso.
Ciò comporta, quindi, che per il dipendente viene ad essere incrementata la retribuzione imponibile, secondo il criterio qui di seguito esposto: l’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze eventualmente pagate dal datore di lavoro, (luce, gas, telefono), e rimangono escluse, poiché già comprese nella rendita catastale, le spese di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato relative a servizi comuni, e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento dell’alloggio.