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Fiscale Tributario

Qual è la disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti per l’uso delle propria vettura?

Nell’ambito della disciplina fiscale delle trasferte dei dipendenti per “auto propria” si intende l’auto di cui il dipendente ha la disponibilità

e che utilizza di fatto per la trasferta.
Può quindi trattarsi di un’auto di proprietà del dipendente ovvero di un’auto che il dipendente ha acquisito in leasing o di un’auto che il dipendente detiene in comodato (prestito d’uso). Il dipendente deve essere autorizzato dal datore di lavoro all’utilizzo delle propria vettura per le trasferte. I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del lavoratore dell’auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall’ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Le tabelle dell’ACI con i costi chilometrici, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e sono valide per l anno successivo. Se il lavoratore utilizza un’auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative:

  • rimborso spese in base alla tariffa ACI per l’auto effettivamente utilizzata – la parte di costo rimborsata superiore a quella di un’auto similare di 17 cv. o 20 cv. – non è deducibile da parte dell’azienda committente.
  • rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un’auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione.

I rimborsi per l’utilizzo dell’auto privata del lavoratore sono deducibili nei limiti indicati nelle tariffe delle tabelle dell’ACI.