L’articolo 51 del T.U.I.R. al comma 5 disciplina il regime fiscale da applicare alle indennità ed ai rimborsi spese percepiti per le trasferte
dal lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro stesso.
In base al tale norma, le indennità di trasferta percepite per le missioni al di fuori del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede (lire 90.000) € 46,48 in Italia, elevate ad (lire 150.000) € 77,46 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio.
Per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale della sede fissa di lavoro, il legislatore tributario ha previsto tre metodologie di rimborso spese:
- rimborso forfetario;
- rimborso analitico;
- rimborso misto.
Rimborso forfetario: le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede €46,48 al giorno elevate ad € 77,46 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Tale franchigia viene ridotta nel caso in cui il datore di lavoro oltre all’indennità forfetaria, rimborsi in modo analitico le spese di vitto ed alloggio.
In tal caso i limiti delle deduzioni fiscali esenti da tassazione e contribuzione dovranno essere ridotti rispettivamente di un terzo e di due terzi.
Si veda la seguente tabella:
RIMBORSO FORFETTARIO |
ITALIA Indennità esente |
ESTERO Indennità esente |
Solo indennità in denaro |
Lire 90.000 pari ad € 46,48 |
Lire 150.000 pari ad € 77,47 |
Rimborso analitico di vitto o alloggio |
Lire 60.000 pari ad € 30,99 |
Lire 100.000 pari ad € 51,65 |
Rimborso analitico sia del vitto che dell’alloggio |
Lire 30.000 pari ad € 15,49 |
Lire 50.000 pari ad € 25,82 |
- Rimborso analitico: in tal caso non concorrono a formare il reddito per il lavoratore, indipendentemente dal loro ammontare, le spese di vitto, alloggio, trasporto, analiticamente documentate e rimborsate, compreso l’eventuale rimborso chilometrico per l’utilizzo della propria vettura da parte del lavoratore. Inoltre, il rimborso di eventuali altre spese, anche non documentate, purchè però analiticamente attestate dal lavoratore, non è assoggettato a tassazione nella misura massima giornaliera di lire 30.000 pari ad € 15,49 per le trasferte in territorio nazionale ovvero a lire 50.000 pari ad € 25,82 in caso di trasferte all’estero.
- Rimborso misto: tale rimborso è composto da un rimborso analitico delle spese documentate di vitto e di alloggio e da un’indennità forfetaria di trasferta. Anche in questo caso il rimborso analitico delle spese di viaggio, anche il c.d. rimborso chilometrico, e di trasporto non concorrono a formare reddito per il lavoratore, mentre, il rimborso delle altre spese non è soggetto a tassazione fino ai seguenti limiti: a) € 30,99 per trasferte in Italia e € 51,65 per trasferte all’estero, escluse le spese di vitto o alloggio; b) € 15,49 al giorno per trasferte in Italia ed € 25,82 per trasferte all’estero escluse le spese di vitto e di alloggio.
Infine vi sono i rimborsi a piè di lista che non costituiscono mai reddito per il lavoratore. Tali spese devono essere documentate dal prestatore.
Il datore di lavoro può comunque fissare con un regolamento interno dei limiti di spesa ai rimborsi erogabili al dipendente.