Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con circolare del 1° luglio scorso, ha fornito un chiarimento definitivo sul rilascio del permesso provvisorio di guida in relazione all’art. 126, comma 8-bis del Codice della Strada per il quale : «Al titolare di patente di guida che si sottopone agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo». La circolare tuttavia chiarisce di seguito che il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti perché scoperti a guidare sotto l’influenza dell’alcol o di sostanze stupefacenti. Tuttavia molti autisti incorsi nei reati di cui sopra, avevano segnalato al Ministero che le Commissioni mediche locali (CML), le Agenzie e la Motorizzazione si rifiutavano di rilasciare permessi di guida oltre la scadenza della patente sino al tempo limite della visita presso la commissione per il rilascio del nuovo documento, in occasione dei successivi rinnovi di validità. In seguito a tali rilievi il Ministero ha così dovuto chiarire che il permesso provvisorio di guida ex art. 126, comma 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente si deve sottoporre a visita presso una CML perché tali visite, necessarie per la revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 126. Viceversa ogni visita successiva presso la CML, alla quale il conducente si sottopone esclusivamente ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML dà diritto a chiedere e ottenere, se ricorrono anche gli altri presupposti, il permesso provvisorio di guida.