Il Consiglio dei ministri dello scorso 9 dicembre, ha recepito le nuove norme sul distacco dei conducenti di camion, disciplinate dal Pacchetto Mobilità EU. Il Governo italiano a questo proposito ha varato un decreto legislativo che introduce in Italia la normativa europea che, secondo quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi: «Costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio». La disciplina riguarda le prestazioni di autisti stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, comprese le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro. Si prevede inoltre che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti. Va inoltre sottolineato che con il Pacchetto Mobilità il cabotaggio diventa di fatto un distacco, così come il trasporto combinato e i trasporti internazionali. Non sono invece considerati come distacco i trasporti bilaterali e quelli in transito, così come le tratte internazionali di un trasporto combinato effettuate su strada. Il distacco dovrà essere provato tramite l’utilizzo del portale connesso al sistema di informazione del Mercato Interno (IMI), al cui interno vanno immessi i dati delle imprese e quelli dei conducenti distaccati al più tardi all’inizio del distacco, insieme ad altre informazioni relative alla società e ai conducenti (la targa di veicolo e rimorchio, il nome dell’autista, la patente, ecc). A richiesta degli organi di polizia potrebbero essere richiesti anche la copia della dichiarazione di distacco, delle operazioni di trasporto – come per esempio la lettera di vettura internazionale – e anche le registrazioni del tachigrafo con i riferimenti agli Stati attraversati. Lo Stato membro in cui è destinato il distacco può anche richiedere prova della retribuzione e del della retribuzione, il contratto di lavoro nonché la prove dell’avvenuto pagamento del salario.