Il datore di lavoro, nella disciplina del doppio distacco dei lavoratori (o «distacco a catena»), in entrata o in uscita dall’Italia, è sempre e soltanto l’agenzia di somministrazione. Pertanto, l’agenzia è responsabile di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi contrattuali, informativi e amministrativi. Lo rende noto una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che chiarisce le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.122/2020, specificando che il settore dei trasporti su strada è escluso da tale disciplina fino al 2 febbraio 2022. Entro tale data, infatti, gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento della direttiva UE 2020/1057 sul distacco dei conducenti
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