Dal 1° gennaio 2024 trasmissione, scambio e conservazione dei dati di pagamento per combattere le frodi in materia di Iva: la raccolta armonizzata della documentazione, effettuata dagli Stati membri e messa a disposizione dai Psp (prestatori di servizi di pagamento), permetterà di alimentare il Cesop e cioè il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Le misure introdotte hanno una funzionalità antievasione volta a contrastare le frodi realizzate nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri sempre più facilitate dalla crescita del commercio elettronico, spesso sfruttato da imprese fraudolente per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo gli obblighi in materia di Iva. In ragione, infatti, del principio di imposizione nel luogo di destinazione, per gli Stati membri di consumo è fondamentale disporre di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente tenuto conto dell’assenza di obblighi contabili in capo ai consumatori.
La maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione europea sono realizzati con pagamenti eseguiti tramite Psp, i quali detengono informazioni specifiche per identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all’indicazione della data, dell’importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente. Le autorità fiscali degli Stati membri hanno necessità di tali informazioni per individuare le imprese fraudolente ed effettuare i controlli in materia di Iva.
Da qui originano gli obblighi in capo ai Psp dettati dalle direttive europee 2020/283 e 2020/284 il cui recepimento è previsto con il decreto legislativo predisposto dal Governo, in attuazione della legge delega n. 53 del 2021 (si veda il Sole 24 Ore del 18 luglio). Verrà a tal fine aggiornato il decreto Iva introducendo un nuovo titolo II-bis contenente gli obblighi generali dei prestatori dei servizi di pagamento. Misure queste che in qualche modo anticipano ed integrano le modifiche previste dal pacchetto Vida (Vat in the digital age) circa il contenuto fiscale obbligatorio delle fatture, sia nazionali che intra-UE, all’interno delle quali occorrerà riportare, salvo eventuali emendamenti in corso di definizione, le informazioni relative all’Iban del conto bancario del fornitore su cui verrà accreditato il pagamento della fattura oltre alla data di scadenza del pagamento della fornitura di beni o servizi o, se sono stati concordati pagamenti parziali, la data e l’importo di ciascun pagamento.
In capo ai Psp saranno posti due distinti obblighi e cioè quello di conservare le informazioni relative ai servizi di pagamento e quello di comunicarle mettendole a disposizione dell’agenzia delle Entrate: il mancato adempimento causerà l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della contabilità e degli obblighi finanziari, determinando come effetto indiretto l’utilizzo di sistemi di conservazione elettronica a norma dei relativi dati al fine di garantirne autenticità, integrità, immodificabilità, leggibilità e data certa.
Soggetti obbligati
La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri vengono poste in capo ai Psp elencati all’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 11 del 2010, e cioè agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane spa, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.
Adempimenti
Si deve innanzitutto conservare la documentazione che riporta una serie di informazioni circa i beneficiari di pagamenti transfrontalieri effettuati in ogni trimestre civile. L’obbligo si applica soltanto se, nel corso di un singolo periodo, un Psp fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero viene calcolato in relazione ai servizi per Stato membro e per identificativo. Se il beneficiario possiede però più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario. La documentazione va inoltre conservata per tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data di pagamento.
L’ulteriore adempimento in capo ai Psp, per i quali l’Italia è stato membro di origine, è quello di comunicare i relativi dati all’agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche di trasmissione che saranno definite con un apposito provvedimento direttoriale. Le Entrate metteranno poi a disposizione tali informazioni al Cesop.
Dati da conservare
Il set di informazioni da conservare comprende il Bic o altro codice identificativo d’azienda del Psp, il nome o la denominazione commerciale del beneficiario, l’Iban o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione, i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi, compresi data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento.
Fonte Sole24ore