Assarmatori, Assologistica, Confitarma e Federagenti per la committenza, ed Anita, Assotir, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop, Trasportounito e Unitai per l’autotrasporto; hanno firmato un’intesa che, in base al decreto 286/2005 che liberalizza alcuni aspetti dell’attività dell’autotrasportatore, disciplina le soste medie, le responsabilità del vettore e le tariffe di trasporto combinate al costo del carburante. Un accordo che, nella sostanza, rende il caricatore più responsabilizzato e meno soggetto a responsabilità che non gli competono. Di seguito i tre punti qualificanti dell’intesa la cui validità parte dal 1 luglio.
- Regolamentazione delle soste medie, dei tempi di attesa al carico e allo scarico. Verrà stabilito prossimamente in un tavolo con il ministero delle Infrastrutture ma ne sono stati stabiliti i criteri, come la necessità di indennizzi per le soste oltre franchigia e una disciplina che gestisca la tracciabilità della merce.
- Il trasportatore non è più responsabile delle condizioni del container consegnato ma lo è il terminal o deposito che li consegna. Il vettore è tenuto a verificare eventuali danni – escluse la parte interna, il tetto e il pavimento – da effettuare in condizioni idonee, ma non è responsabile della non idoneità al carico per ragioni diverse. In caso di rifiuto del container, il vettore avrà diritto al compenso per il viaggio a vuoto o per maggiori percorrenze.
- Adeguamento tariffe e costo carburante. I container da 20 piedi e quelli da 40 sono assimilati alle stesse condizioni di mercato quando il peso del container è superiore le 12 tonnellate, compresa la tara. È stato stabilito, inoltre, un sistema di variazione automatico dell’incidenza del costo del gasolio sui servizi di trasporto quando il prezzo del carburante subirà una variazione del 2 per cento, sulla base di una percentuale indicativa puramente di riferimento quale quota di incidenza pari al 30 per cento.