La locazione senza conducente, meglio conosciuta come noleggio, impostoci dall’Unione europea, rimane un cantiere aperto al Ministero dei Trasporti, infatti dopo la circolare del17 novembre 2023, il MIT il 9 Febbraio scorso ha diramato un’altra circolare nella quale, per semplificare la procedura di iscrizione all’Albo e al REN, viene superato l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate da parte delle aziende che dispongano di un solo veicolo a titolo di locazione senza conducente. Resta invece confermato che la durata residua dovrà essere pari ad almeno 6 mesi. Quanto invece al requisito di stabilimento e alla licenza comunitaria, rimane confermata la necessità di registrare nel REN-Noleggi ogni veicolo disponibile a titolo di locazione (a prescindere che sia o meno quello richiesto per l’accesso alla professione), ma si sottolinea che l’iscrizione al REN e il rilascio della licenza comunitaria, non possono avvenire se l’impresa dispone solo di un veicolo in locazione e questo non è stato registrato nell’applicativo REN-Noleggi. Dal 16 luglio 2024, le copie certificate conformi della licenza UE da utilizzare sui veicoli locati sono rilasciate dagli UMC soltanto se il veicolo è stato registrato nel REN-Noleggi. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è possibile soltanto rispetto a veicoli con massa complessiva non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4-bis Cds). La società di locazione che non è identificata come impresa di autotrasporto può dare in locazione veicoli a prescindere dal loro tonnellaggio ma, in virtù del vincolo di destinazione (art. 88 Cds), ma questi vanno immatricolati per uso di terzi. Non si possono locare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio. Nel caso di locazione di trattori stradali tra imprese iscritte al REN, l’impresa locataria deve disporre di un’idoneità finanziaria capiente, mentre quella locatrice potrà far valere una pari riduzione del valore di tale idoneità, anche prima della scadenza annuale (eventualità che si verifica quando il requisito viene dimostrato tramite fidejussione o assicurazione). Anche i veicoli rimorchiati vanno obbligatoriamente registrati al REN-noleggi, ma rimane il fatto che da soli non entrano nel computo dell’idoneità finanziaria. Il veicolo va registrato nell’applicativo REN-Noleggi prima del suo utilizzo. In questo modo si mira a verificare che il veicolo stesso rimanga a esclusiva disposizione dell’impresa utilizzatrice per tutta la durata del contratto. Ecco perché non si ravvisa un termine specifico entro cui effettuare obbligatoriamente la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, l’importante è che avvenga prima che l’impresa lo metta in uso. Il discorso resta valido pure rispetto alle modifiche della locazione rilevanti ai fini della registrazione (annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione). È comunque importante che quanto registrato nell’applicativo corrisponda all’effettiva situazione giuridica della locazione e di conseguenza sarà cura dell’impresa locataria registrare su REN-Noleggi evenutali modifiche della locazione, anche per essere tutelata dalle conseguenze giuridiche del disallineamento tra il contratto di locazione e i dati presenti nell’applicativo. Il contratto di locazione va sottoscritto prima della registrazione nel REN-Noleggi e, di seguito, l’originale o un estratto autenticato va tenuto a bordo del veicolo, insieme al contratto di lavoro del conducente. I contratti di locazione di breve durata, quelli cioè che raggiungono al massimo qualche settimana, vanno comunque registrati, in quanto la vigente normativa (direttiva 2006/1/CE; art.24, comma 5, DL n.69/2023) non prevede deroga alla registrazione rispetto alla durata del contratto di locazione. In mancanza di termini specifici per la conclusione della procedura di registrazione da parte della Motorizzazione, il ministero dei Trasporti ha ritenuto si debba applicare il termine di 30 giorni previsto dalla Legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, laddove l’impresa si rivolga all’Ufficio di motorizzazione civile, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta comunicazione. La circolare suggerisce di portare a bordo del veicolo la suddetta ricevuta, in caso di utilizzo del veicolo nelle more del completamento della registrazione da parte della Motorizzazione, insieme al contratto di locazione e a quello di lavoro dell’autista. L’identificativo di registrazione è un codice generato dall’applicativo in modo univoco e non va inserito o riportato dall’impresa su alcun documento. Ragione per cui il contratto di locazione non è condizionato dall’identificativo di registrazione. Quanto alla proroga del termine di registrazione dei veicoli al REN-Noleggi al 15 luglio 2024, il ministero precisa che lo slittamento è riferito ai veicoli locati con contratti stipulati fino a tale data. Fino al 15 luglio 2024, però, rimane ferma la possibilità dell’impresa di procedere alla registrazione sia dopo che prima dell’inizio dell’utilizzo del veicolo. La registrazione costituisce in ogni caso uno strumento di certezza giuridica a favore dell’impresa che se ne avvale. er quanto riguarda la richiesta di consentire alle imprese con flotte, di essere direttamente abilitate ad accedere all’applicativo REN-Noleggi, il MIT ha per ora escluso questa eventualità, anche se la riprenderà in considerazione quando l’applicativo sarà operativo.