Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito, con due decreti in arrivo, la normativa dei centri di controlli privati e del regime autorizzativo degli ispettori deputati allo svolgimento di queste operazioni. Una novità importante è la concessione di un periodo transitorio di 18 mesi per adeguarsi alla normativa e richiedere l’autorizzazione come centro di controllo privato per le medesime attività di revisione, dopodiché non si potranno più espletare le attività riservate a tali centri di controllo privati autorizzati. Il nuovo decreto stabilisce che i centri 870 possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto che dovrà fissare le nuove tariffe applicabili alla revisione dei veicoli pesanti presso i soggetti abilitati e che non è ancora stato adottato. Fino a quella data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente da ispettori autorizzati, da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 Ton destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell’abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari. E’stato previsto anche un alleggerimento dei requisiti di idoneità dei centri di controllo: i locali destinati alle revisioni dei veicoli pesanti, devono avere una superficie minima totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all’interno dello stesso comprensorio; corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l’ingresso e l’uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m; area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell’operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze. Per quanto riguarda il decreto dirigenziale del 26 ottobre 2023 sugli ispettori dei centri di controllo privati, ci sono novità per il numero di veicoli revisionabili per seduta. Fermo restando il limite massimo di 24 veicoli al giorno/ispettore, si prevede che “una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli”.