Roma 27 maggio: Il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare nella quale puntualizza le misure imposte nel comparto dei trasporti per contrastare il contagio da Covid-19 peraltro già emanate e quindi note alle imprese di autotrasporto e quindi: prescrizioni a carico dell’impresa, protezione degli operatori con i dispositivi individuali, sanificazione dei veicoli e degli equipaggiamenti,trasporto. Fin qui disposizioni già molto note. Viene poi puntualizzata la parte meno conosciuta riguardante i casi nei quali le imprese di trasporto o gli autisti non osservino le regole. La circolare ministeriale a questo proposito chiarisce che la Polizia Stradale può controllare le violazioni delle norme antivirus, ed irrogare le conseguenti sanzioni previste dall’articolo 4 del Decreto Legge 19/2020, ma anche eventuali norme più restrittive emesse a livello locale. Tali sanzioni, secondo i casi, vanno applicate all’imprenditore o ad altri soggetti tenuti al rispetto degli obblighi. L’imprenditore comunque è responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall’organizzazione dell’attività ( sanificazioni, equipaggiamenti ecc.). Qualora invece le disposizioni si rivolgano direttamente ai dipendenti dell’impresa di trasporto, loro stessi sono responsabili delle violazioni, eventualmente in concorso con i gestori dell’impresa (per omessa vigilanza). L’impresa che viola le prescrizioni antivirus, oltre alla sanzione amministrativa, rischia anche la con possibilità di chiuderla anche la sospensione dell’attività da 5 a trenta giorni.