Se un’agenzia di intermediazione insediata in un paese del’Est assume dei lavoratori da destinare a un’azienda italiana, dove vanno pagate tasse e contributi? In Italia, perché il lavoratore è residente nella penisola, o in Bulgaria, dove è stato effettivamente assunto? l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione sostenendo che in generale, per l’art. 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, le persone residenti in Italia sono tassate sull’insieme dei loro redditi percepiti, indipendentemente dal luogo in cui questi siano prodotti, mentre, nel caso di soggetti non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano. Inoltre, aggiunge – richiamando il paragrafo 2 del medesimo articolo 13 – che «le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato». Ma questa è la regola generale. Perché la stessa Agenzia, poi, puntualizza che esiste una deroga laddove l’attività lavorativa sia svolta anche nell’altro Stato contraente. Più precisamente, nel caso in cui i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Italia, presso cui svolgono le relative prestazioni, ricorre tassazione esclusiva in Italia, con illegittimità della ritenuta fiscale eventualmente operata in Bulgaria dalla società di intermediazione. E questo perché non si tiene conto della residenza del soggetto pagatore delle remunerazioni, in quanto la Convenzione si riferisce esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, i lavoratori saranno tenuti ad assoggettare a imposizione le relative remunerazioni esclusivamente in Italia. Se invece i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Bulgaria e svolgeranno qui la prestazione, allora ricorre una tassazione concorrente dei due Paesi. Peraltro, in ipotesi di parziale assegnazione, ove i lavoratori prestino parte dell’attività in Italia e parte in Bulgaria, solamente i redditi riferibili a tale ultima porzione saranno assoggettati a tassazione concorrente in Italia e in Bulgaria. Pertanto, le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti in Italia per l’attività dipendente prestata in Bulgaria, sebbene sottoposte a tassazione bulgara, dovranno essere comunque dichiarate e assoggettate a tassazione in Italia, con la conseguenza che l’eventuale doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento, da parte italiana, di un credito per le imposte estere (ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione e dell’articolo 165 del TUIR).
FONTE ASSOTIR