Roma 8 maggio: Il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion non si può considerare riposo. Il ministero dell’Interno è tornato sulla questione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue che aveva confermato tale divieto. Dopo aver preso atto della mancanza, in Italia, di una specifica sanzione amministrativa relativa a tale fattispecie, a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’Ue come in Germania, Francia e Belgio, e a seguito di consultazioni intercorse con il MIT, il ministero dell’Interno ha stabilito che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto. Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%), comporta il pagamento di una somma di denaro da € 425 ad € 1701, somma che è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta. Il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 giorni. In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30%. La violazione – precisa il ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate