L’Austria ha inasprito la legislazioni anti-dumping e applicato le norme sul salario minimo.
Roma 05/11/2015: Le imprese di autotrasporto che svolgono operazioni di cabotaggio sul territorio austriaco sono obligate a corrispondere ai propri conducenti le tariffe retributive minime previste dalla legge, nel rispetto della legislazione europea sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE). I livelli minimi retributivi sono suddivisi in sette categorie di autisti e per anzianità di servizio.
A seguito dell’entrata in vigore delle direttive dei lavoratori distaccati e della legge cosiddetta “Salario – e la lotta contro il dumping sociale diritto”, in tedesco “Lohn – und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz”, tutte le operazioni di cabotaggio stradale devono essere precedute dall’invio telematico di un form di notifica elettronico(ZKO3), per ciascun autista almeno 7 giorni prima dell’inizio del viaggio.
Ogni autista che opererà su territorio austriaco dovrà inoltre avere a bordo i seguenti documenti:
– Modello A1 – in base al Regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 – allegato alla presente, unitamente alla traduzione in italiano (a bordo del veicolo è necessario tenere la versione in lingua tedesca);
– Copia del form di notifica elettronico ZKO3;
– Copia del contratto di lavoro oppure l’attestato di servizio unitamente alla busta paga, al tracciato retributivo, alla documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e alla documentazione relativa all’inquadramento (i documenti sono richiesti in lingua tedesca).
Le norme sul salario minimo sono applicabili sia al distacco sia al cabotaggio; invece l’applicabilità delle stesse ai trasporti internazionali in origine e destino in Austria, si aspetta di conoscere l’esito della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti della Germania.
In caso di violazione della norma sono previste sanzione pecuniarie da 500 a 5000 euro e in caso di recidiva da 1000 a 10000 euro.