I veicoli a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; i rimorchi destinati ad essere utilizzati con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; i veicoli elettrici leggeri sia che siano fermi (questa è la novità) o in movimento; per effetto del Decreto Legislativo pubblicato nella G.U n° 290 del 13 Dicembre 2023, sono soggetti all’obbligo di assicurazione civile verso terzi. Il principio, come sottolineato sopra, si applica sia che il veicolo sia fermo sia, come è ovvio, sia in movimento. Il provvedimento in questione riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e ammette la possibilità di stipulare da parte di soggetti pubblici o privati, polizze che coprano il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti e sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. A coloro che non ottempereranno a questa disposizione verrà elevta una sanzione amministrativa che oscillerà tra gli 886 cento euro e i 3,464. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. A questa regola generale sono state stabilite alcune deroghe per: veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione; quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto; quando l’utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità.