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Agenzia Entrate: istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta

Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2023.

La legge di Bilancio 2023 ha esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore, nonché per quelle non energivore e non gasivore definendo le seguenti percentuali:

  • Per le imprese energivore, una percentuale pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, una percentuale pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese a forte consumo di gas naturale, una percentuale pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, una percentuale pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023.

Come stabilito dalla norma di riferimento, i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023 mediante modello F24, tramite l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

  •  “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023)
  • “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023). L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2023.
  • Lo ha comunicato l’associazione Anita.
  • La legge di Bilancio 2023 ha esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore, nonché per quelle non energivore e non gasivore definendo le seguenti percentuali:
  • Per le imprese energivore, una percentuale pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, una percentuale pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese a forte consumo di gas naturale, una percentuale pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023;
  • Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, una percentuale pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023.
  • Come stabilito dalla norma di riferimento, i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023 mediante modello F24, tramite l’utilizzo dei seguenti codici tributo:
  •  “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023)
  • “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023).
  • In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
  • Fonte Anita