La Corte di Cassazione modifica ancora una volta norme sancite dai contratti collettivi di lavoro. E’ il caso questa volta del divieto di lavoro intermittente nell’autotrasporto ora caduto dopo che l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) in una recente circolare, in ottemperanza ad una sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2019 aveva sancito l’inapplicabilità del divieto salvo circoscriverlo a specifiche e non meglio precisate “esigenze”. Poiché queste ultime nei contratti collettivi di lavoro non sono rinvenibili l’INL, applicando la prima norma utile in materia (regio decreto del 1923) conclude che il lavoro intermittente si può applicare anche agli autisti di veicoli industriali e non può essere considerato vietato salvo nella condizione, sempre prevista dal Decreto del ‘23’, che essi abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni.