Pubblichiamo di seguito la tabella sui divieti di circolazione in Italia per gentile concessione della rivista dell’autotrasporto TIR
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA:
sono sospesi per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 Ton
nelle giornate di domenica 15 novembre e di domenica 22 novembre.
Il trasporto merci è considerato un’esigenza lavorativa e pertanto
il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi limitatamente
alle esigenze di consegna e prelievo delle merci.
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALI:
resta ancora valida, fino a nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto per i
servizi di trasporto merci internazionali.
RIENTRI IN ITALIA:
gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e coloro che entrano in Italia per motivi
di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza (tra i quali il trasporto e la
logistica), possono entrare e transitare in Italia senza obbligo di tampone, sorveglianza sanitaria
e isolamento fiduciario. Chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni
precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell’Allegato 20 al DPCM* del 3
novembre 2020, anche se asintomatico, è però obbligato a comunicare immediatamente il proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio.
AUTOCERTIFICAZIONE:
non deve essere compilata dagli autotrasportatori, nemmeno per spostarsi nelle regioni arancioni
o rosse se nell’esercizio delle attività. Resta, però, necessaria nell’eventuale tragitto casa-lavoro con
modalità differenti a seconda delle tre aree.
ADR:
la validità dei certificati di formazione professionale in scadenza tra l’1/3/2020 e l’1/2/2021 sono
estesi fino al 28/2/2021. Gli autisti con certificato scaduto possono circolare in tutti gli Stati che
hanno siglato l’accordo M330. Prolungata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati del
consulente sicurezza trasporto merci pericolose in scadenza tra l’1/3/2020 e l’1/2/2021.
CQC:
quelle in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 sono prorogate di 7 mesi.
FORMAZIONE CQC:
consentita la frequenza dei corsi di formazione periodica per il rinnovo quinquennale anche facendo
ricorso alla modalità e-learning, in misura non superiore a dieci ore.
REVISIONI:
in applicazione delle norme comunitarie le revisioni in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020,
sono prorogate di 7 mesi.
In Italia poi vigono queste ulteriori proroghe:
a) quelle in scadenza tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020 vengono prorogate a fine dicembre 2020;
b) quelle in scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 vengono prorogate al 28 febbraio 2021.
*Fra questi Paesi: Francia, Spagna, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Kosovo,