Roma 19 luglio: da ieri anche i rider sono nel contratto nazionale dei lavoratori del trasporto e della logistica con un loro specifico articolato che ne regola le tutele, salariali, assicurative, previdenziali tipiche del rapporto subordinato e quelle contrattuali come l’assistenza sanitaria, integrativa e bilateralità. I rider in particolare sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente. L’orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali distribuibili in massimo 6 giorni la settimana e con un minimo giornaliero di 2 ore e fino a un massimo di 8, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino.
A carico delle aziende sono previsti i dispositivi di protezione individuali (caschi e pettorine catarifrangenti). Infine è istituita la contrattazione di secondo livello.