Il bonus patenti autotrasporto non può essere riservato ai soli cittadini italiani ed europei. Il tribunale di Torino ha condannato il ministero dei Trasporti. Il bonus è un contributo che permette agli autotrasportatori di ottenere un rimborso – fino a 2.500 euro – delle spese sostenute per acquisire la patente di guida. È stato accolto il ricorso presentato da Asgi (l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e da un cittadino ecuadoriano che si era visto rifiutare la domanda proprio perché straniero. Il ministero dovrà modificare il decreto ministeriale e riaprire le domande per gli anni passati. La vicenda nasce nel 2022 quanto il ministero dei Trasporti, con un decreto ministeriale, aveva regolato l’assegnazione del bonus patenti autotrasporto introdotto con dl 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 156/2021. La variazione consisteva in un contributo per rimborsare le spese per acquisire la patente fino a un massimo di 2.500 euro, prevedendo che a tale bonus potessero accedere solo i cittadini italiani ed europei, anche se tale limitazione non era prevista dalla legge istitutiva.”La norma era parsa subito del tutto illegittima e ingiustificata, anche per la nota carenza che affligge il settore e che già da tempo deve attingere ad autisti stranieri), tanto che eravamo intervenuti presso il ministero chiedendo la modifica del decreto, ma senza esito”, spiega Asgi in una nota. Ne è nato un contenzioso in cui l’associazione ha chiesto la modifica del decreto e la riapertura dei termini per le domande e un cittadino ecuadoriano (che aveva tutti gli altri requisiti per ottenere il bonus, salvo la cittadinanza) il rimborso delle spese di scuola guida. Il tribunale ha accolto integralmente il ricorso ordinando al ministero “di modificare il citato dm o comunque le comunicazioni al pubblico relativo al predetto ‘buono patenti autotrasporto’, eliminando il requisito della cittadinanza italiana o europea e consentendo l’accesso alla prestazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano richiesta, fermi tutti gli altri requisiti”, disponendo la riformulazione della graduatoria degli aventi diritto, e di provvedere altresì alla “pubblicazione del dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell’amministrazione” per un periodo di 30 giorni.
Fonte: TORINOTODAY