La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle deroghe consentite per il trasporto di merci pericolose attraverso strada, ferrovia o via navigabile interna nei territori di tredici Stati membri dell’Unione Europea, escludendo l’Italia. Secondo la decisione 2024/1762/UE dell’Esecutivo dell’UE, l’elenco delle deroghe è valido per Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria, senza alcun riferimento specifico all’Italia. In conformità all’articolo 6 della direttiva 2008/68/CE, gli Stati membri possono richiedere all’UE l’autorizzazione a derogare dagli accordi Adr (strada), Rid (ferrovia) e Adn (via navigabile interna) in situazioni specifiche, come il trasporto di piccole quantità di merci pericolose, trasporti locali su distanze brevi o trasporti ferroviari su percorsi designati e monitorati. Gli allegati della direttiva 2008/68/CE contengono l’elenco aggiornato delle deroghe, il quale viene revisionato annualmente in base alle nuove richieste presentate all’Esecutivo dell’UE.