Titolo IV
SEZIONI
Art. 24 – Costituzione delle Sezioni
A ciascuna delle sezioni previste all’art.18 lett. e) partecipano le imprese associate che svolgono quell’attività specialistica.
Le Sezioni sono presiedute dal Presidente della Federazione o dal Vice Presidente delegato, il quale ha il compito di convocare le riunioni e di indirizzare i lavori, coerentemente con gli indirizzi di politica dei trasporti deliberati dalla Federazione.
Art. 25 – Compiti delle Sezioni
Le sezioni hanno i seguenti compiti:
esaminare i problemi propri del settore di attività, emanare direttive per un omogeneo comportamento delle imprese del settore;
predisporre strumenti operativi e tariffari per lo sviluppo delle aziende che svolgono quella determinata attività specialistica;
fornire al Presidente della Federazione e al Consiglio Direttivo gli elementi utili per le deliberazioni di loro competenza.
Le delibere delle singole sezioni sono rese esecutive dal Consiglio Direttivo, possono essere rese esecutive anche dal Presidente della Federazione, ma devono essere, successivamente, ratificate dal Consiglio Direttivo.
Titolo V
COMMISSIONI – SEGRETARIO GENERALE – PERSONALE
Art. 26 – Commissioni
Per la trattazione dei problemi di particolare interesse per l’intera Categoria o che investano gli interessi di due o più Sezioni, il Presidente della Federazione promuove l’istituzione di Commissioni e, sentito il Consiglio Direttivo, ne determina il numero complessivo e nomina i componenti.
I membri di ogni Commissione nominano, fra di loro, un Presidente il quale convoca la Commissione, ne presiede i lavori e riferisce costantemente al Presidente della Federazione.
La Commissione è assistita dal Segretario Generale o da un funzionario della Federazione da esso delegato e, quando occorra, da personale specializzato nella particolare materia per la quale la Commissione è stata istituita.
I soli componenti della Commissione hanno diritto di voto.
Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e controfirmato dal compilatore.
Le Commissioni si sciolgono automaticamente con la conclusione dei lavori e, in ogni caso, decadono trascorsi 12 mesi dalla nomina.
Le deliberazioni delle Commissioni sono rese esecutive dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni delle Commissioni possono essere rese esecutive, se necessario, anche dal Presidente della Federazione ma debbono venire successivamente, ratificate dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Art. 27 – Segretario Generale
Il Segretario Generale della Federazione è proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dal Presidente, amministra la Federazione e svolge le attività previste dallo Statuto seguendo le direttive del Presidente.
Sovraintende a tutti gli uffici della Federazione e provvede al buon andamento dei servizi.
Assicura alle Sezioni e alle Commissioni, i mezzi operativi ordinari secondo le delibere del Consiglio Direttivo.
E’ a capo del personale e come tale provvede alla sorveglianza dello stesso proponendo al Presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.
Ha facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al buon conseguimento degli scopi statutari.
Partecipa alle sedute dei vari organi della Federazione, con facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto. Può compiere anche atti propri del Presidente e dei Vice Presidenti della Federazione su deleghe specifiche.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.
Art. 28 – Personale
Il personale dirigente, di concetto e d’ordine è assunto o licenziato dal Presidente della Federazione. E’ inquadrato secondo i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati dalla Federazione per il settore.