Titolo VI
PATRIMONIO – BILANCIO
Art. 29 – Proventi
I proventi della Federazione sono costituiti:
a) dai contributi di cui all’art.7;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) da ogni altro eventuale provento.
I proventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) restano in ogni caso acquisiti dall’Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 30 – Destinazione dei Fondi
I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria di cui il preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo.
Gli atti della gestione ordinaria, economica e finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all’articolo precedente sono deliberati dall’Assemblea Generale.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n.662.
Art. 31 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della Federazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico e finanziario d’esercizio unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti.
Il progetto di rendiconto economico e finanziario d’esercizio deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno.