Titolo VII
MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO
Art. 32
Le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Federazione devono essere deliberati da una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con le modalità previste dall’art.12 almeno 30 giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega nei limiti dell’art.10 due terzi dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia, trascorse 24 ore dall’ora della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione della Federazione, la stessa Assemblea Straordinaria che l’ha deliberata provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando le modalità e i criteri di liquidazione.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIALI E FINALI
Art. 33
a) il presente Statuto ha efficacia a partire dal 21 luglio 2003;
b) sino a differente disposizione statutaria, il Consiglio Direttivo eletto secondo le norme del presente Statuto sarà composto da n° otto rappresentanti le imprese che svolgono per conto di terzi l’attività di trasporto e spedizione di collettame terrestre, marittimo, aereo e/o combinato, da n° cinque rappresentanti le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e da n° due rappresentanti le imprese che svolgono attività postali.