Come è noto dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’art. 4 del decreto legge n. 124/2019 che ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis …
Circolari
Soltanto gli utenti registrati possono visualizzare questo contenuto.L’Inps fornisce dei chiarimenti in ordine alla possibilità per il lavoratore di richiedere il trasferimento delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate …
Come ogni anno, l’Inps comunica gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI …
Nell’ambito della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL le parti, confermando la previsione contrattuale contenuta alle premesse del vigente CCNL …
Il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato dalla Fedit, insieme ad altre associazioni dell’autotrasporto
L’Inail ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2019/2020 comunicando che fermo restando il termine del prossimo 17 febbraio … Circ. 7-2020
Si riporta di seguito l’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre (FOI), calcolato dall’ISTAT. … Circ. 6-2020
L’Inps prende in esame la determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti fornendo i relativi chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo … Circ. 5-2020
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 … Circ. 4-2020
Come di consueto, l’Inps fornisce chiarimenti circa le operazioni di conguaglio di fine anno, cui sono tenuti i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens … Circ. 3-2020
L’Agenzia delle Dogane comunica che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2019 … Circ. 2-2020
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 il decreto in oggetto che determina per l’anno 2020 il calendario dei divieti di circolazione … Circ. 1-2020
Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all’anno 2019 … Circ. 58-2019
Si riporta di seguito l’indice dei prezzi al consumo del mese di novembre (FOI), calcolato dall’ISTAT … Circ. 57-2019
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, in forza della delibera assunta con carattere di urgenza dal suo Presidente … Circ. 56-2019
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre u.s., i Decreti del Ministro dei Trasporti del 22 luglio, 27 agosto e 16 ottobre … Circ. 55-2019
Si riporta di seguito l’indice dei prezzi al consumo del mese di ottobre (FOI), calcolato dall’ISTAT… Circ. 54-2019
Roma 26 nov.: Il 19 novembre scorso il Ministero dei Trasporti ha diramato una circolare che apporta importanti chiarimenti sui corsi per conseguire o rinnovare la Carta di qualificazione degli autisti. La circolare numero 35677 del 19 novembre 2019 fornisce alcuni chiarimenti procedurali sui corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della Carta di qualificazione del conducenti per autisti di veicoli industriali e di autobus e per i relativi esami. Per quanto riguarda la conversione di un Cqc estera, il testo ribadisce che vale solo per la Cqc conseguita in uno Stato dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Elvetica, purché patente e Cqc estera siano in corso di validità. In termini generali, il candidato che deve affrontare l’esame per il conseguimento della Cqc deve presentare la domanda di ammissione entro il termine di validità dell’attestato di frequenza al corso obbligatorio, anche se poi la prova d’esame può svolgersi dopo tale data.
In caso di rinnovo, la circolare precisa che il titolare di una Cqc valida sia per le merci che per le persone che ha già frequentato il corso per rinnovare una delle due categorie è esentato dalla frequenza del corso per rinnovare anche l’altra. In entrambi i casi, la scadenza dei cinque anni del rinnovo parte dalla data di presentazione della domanda di rinnovo alla Motorizzazione. I partecipanti ai corsi non possono superare le tre ore di assenza, ma possono recuperare fino a dieci ore entro due giorni lavorativi successivi al termine del corso.
La circolare affronta anche il caso della Cqc scaduta da oltre due anni. Per rinnovarla non basta seguire il corso di formazione, ma bisogna affrontare l’esame di ripristino e fino alla data di superamento dell’esame il candidato non può svolgere l’attività di autista professionale. Chi ha frequentato un corso di formazione periodica e non ha chiesto il relativo rinnovo della Cqc entro due anni deve affrontare l’esame di ripristino senza corso di formazione. Però, se sono trascorsi oltre cinque anni dal corso, il conducente deve sia frequentare il corso, sia affrontare l’esame. Se un conducente ha una Cqc scaduta da oltre due anni e ha azzerato i punti punto sulla Carta, rinnova la Cqc e recupera i venti punti superando solamente l’esame di ripristino (ossia non deve affrontare anche quello di revisione per azzeramento dei punti).
La circolare ricorda anche che dal 20 novembre 2019 il titolare di una Cqc merci o persone valida che deve sostenere l’esame di ripristino per l’altra categoria, deve affrontare solo la parte dell’esame relativa alla specializzazione da ripristinare. In caso di esito negativo, la sua Cqc non viene revocata e il candidato può ripetere l’esame dopo trenta giorni dall’esame non superato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente … Circ. 53-2019
L’Agenzia delle Entrate in merito alla tracciabilità dei pagamenti degli acquisti di carburante per autotrazione precisa che la stessa è soddisfatta … Circ. 52-2019