Circolari
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Il MIT ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a GIUGNO 2024.
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di GENNAIO 2024, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo. Segue Tabella
Categoria
A B C D
Veicolo
Costo Km unitario min max min max min max min max
ACQUISTO
Acquisto veicolo 0.0297 0.1934 0.0546 0.2693 0.1068 0.5873 0.2219 0.7095
Acquisto rimorchio 0.0036 0.0273 0.0083 0.0688 0.0131 0.1210 0.0403 0.1210
Acquisto semirimorchio 0.0071 0.0095 0.0142 0.0451 0.0166 0.1044 0.0202 0.1044
MANUTENZIONE
Manutenzione veicolo 0.0178 0.1008 0.0308 0.1008 0.0415 0.1008 0.0498 0.1246
Manutenzione rimorchio 0.0012 0.0036 0.0047 0.0059 0.0071 0.0119 0.0119 0.0237
Manutenzione
semirimorchio 0.0036 0.0036 0.0047 0.0059 0.0071 0.0119 0.0119 0.0237
REVISIONI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000
PNEUMATICI
Pneumatici veicolo 0.0059 0.0320 0.0166 0.0819 0.0854 0.1566 0.0949 0.1566
Pneumatici rimorchio 0.0047 0.0071 0.0308 0.0937 0.0577 0.1530 0.0617 0.1080
Pneumatici semirimorchio 0.0202 0.0617 0.0308 0.1139 0.0403 0.1602 0.0617 0.1661
Bollo
Bollo veicolo 0.0000 0.0153 0.0000 0.0071 0.0012 0.0082 0.0000 0.0118
Bollo massa rimorchiabile 0.0000 0.0118 0.0000 0.0106 0.0012 0.0118 0.0000 0.0118
Assicurazioni 0.0006 0.0294 0.0059 0.0317 0.0118 0.0412 0.0165 0.0470
Ammortamento
Ammortamento veicolo 0.0119 0.0807 0.0225 0.1115 0.0439 0.2432 0.0914 0.2930
Ammortamento rimorchio 0.0012 0.0095 0.0024 0.0237 0.0047 0.0415 0.0142 0.0415
Ammortamento
semirimorchio 0.0000 0.0036 0.0047 0.0154 0.0059 0.0356 0.0071 0.0356
Altro
Stipendio 0.4152 0.4580 0.4295 0.4710 0.4413 0.4864 0.4413 0.4864
Trasferte 0.0009 0.0000 0.0095 0.0830 0.0095 0.0830 0.0095 0.0830
Straordinari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0344 0.0000 0.0356 0.0000 0.0356
Energia 0.1436 0.2102 0.2333 0.2897 0.3727 0.4057 0.4222 0.5198
Pedaggiamento 0.2005
Totale 0.868 1.458 1.104 2.065 1.468 3.001 1.777 3.30
Nei giorni scorsi sul sito di Asfinag (www.asfinag.at), la società pubblica di gestione delle
strade austriache, è stata pubblicata la notizia relativa alla decisione di limitare a una sola corsia per
senso di marcia, la circolazione dei veicoli sul tratto autostradale della A13 che interessa il Ponte
Lueg, a partire dal 1° gennaio 2025. Tale decisione è stata presa per garantire la sicurezza della circolazione sul Ponte stesso e la
durata di tale limitazione è strettamente correlata al tempo necessario per costruire il nuovo Ponte
parallelo, che andrà a sostituire l’attuale.
Le scriventi Associazioni fanno rilevare come, trattandosi di un’infrastruttura che insiste su
un corridoio europeo della rete Ten-T (Scan-Med), questa decisione avrebbe dovuto essere adottata a
seguito di un coordinamento e non in modo unilaterale.
Sul versante italiano della A22 esistono manufatti costruiti nello stesso periodo temporale
per i quali non sono state adottate analoghe misure restrittive del traffico. Questo fa ritenere che le
motivazioni addotte dall’Austria sull’urgenza dell’intervento e sulla gravità delle condizioni del Ponte
Lueg debbano essere accertate da un Organismo terzo.
Dal momento che il nostro Paese non è stato informato – e riteniamo non lo siano stati
nemmeno gli altri Paesi dell’Arco alpino – né tantomeno consultato sulla necessità di costruire una
nuova infrastruttura alternativa al Ponte Lueg, chiediamo che la S.V. intervenga per stigmatizzare tale
comportamento e mettere in campo le azioni ritenute utili a chiarire la situazione reale.
Da ultimo ricordiamo che la Decisione n° 357/2009 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 aprile 2009, pubblicata su GUCE serie L 109, impone agli Stati membri che
intendano introdurre disposizioni legislative regolamentari o amministrative di consultare
preventivamente gli Uffici della Commissione, in tempo utile e per iscritto, informandone
contemporaneamente gli altri Stati membri. Ciò al fine di evitare che ciascun Paese intervenga con
provvedimenti unilaterali che hanno conseguenze sulla circolazione internazionale.
Per le suddette ragioni, le nostre Associazioni ritengono opportuno di:
• aprire le interlocuzioni con l’Austria per la costituzione di un Comitato tecnico internazionale
a guida UE – cui partecipi anche l’Italia – per valutare lo stato dell’infrastruttura e
l’adeguatezza del provvedimento di limitazione della circolazione;
• discutere insieme alla Ue e ai Paesi interessati le soluzioni da adottare, tenendo presente anche
la best practice tecnico-ingegneristica maturata in Italia dalla A22 (viadotto di Colle Isarco);
• prevedere che contestualmente a qualunque misura limitativa della capacità di circolazione
dei mezzi pesanti al Brennero, venga sospeso sia il divieto notturno sulla A12 che la
maggiorazione del pedaggio notturno sulla A13;
• impedire che i mezzi in circolazione interessati da tale divieto al Ponte Lueg siano obbligati
a stazionare sul territorio dei Paesi confinanti (Italia e Germania) come accade attualmente, a
causa degli incolonnamenti di veicoli dovuti alla misura del “dosaggio” attuato a Kufstein;
• vietare qualsiasi discriminazione fra traffico pesante e leggero su tale arteria, come già
annunciato da Asfinag, che in alcune giornate di traffico particolarmente elevato prevede
l’apertura delle due corsie solo per i veicoli leggeri;
• vietare qualsiasi discriminazione tra il traffico di transito e quello locale con
partenza/destinazione in Tirolo.
Le nostre Associazioni sono certe che Lei condividerà quanto finora rappresentato e che si
attiverà con la consueta tempestività nei confronti della Commissione.
Da ieri primo luglio 2024 èentrato in vigore il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, che per per il mese appena iniziato ed il prossimo prevede anche fermi infrasettimanali in corrispondenza dei periodi di maggior traffico turistico. In questi due mesi appare il divieto di circolazione anche il sabato, seppure con orari diversi da quello della domenica. Ricordiamo che a giugno l’inizio del divieto domenicale è stato anticipato alle 7.00 e tale disposizione resterà in vigore per luglio, agosto e settembre. Quindi, in tutte le domeniche di questi tre mesi, i veicoli industriali non potranno circolare dalle 7.00 alle 22.00 della domenica. Il divieto del sabato dipende invece dai giorni: il 6, 13, 20 e 26 luglio e il 17, 24 e 31 agosto il divieto inizierà alle 8.00 e terminerà alle 16.00. Il 3 e il 10 agosto il divieto inizierà alle 8.00 e terminerà alle 22.00. Inoltre, venerdì 26 luglio e venerdì 2 agosto sarà in vigore il divieto dalle 16.00 alle 22.00. Giovedì 15 agosto i veicoli industriali non potranno viaggiare dalle 7.00 alle 22.00. A settembre si tornerà al solo divieto della domenica (i giorni 1, 8, 15, 22 e 29), dalle 7.00 alle 22.00. In tutti questi casi valgono le consuete deroghe per particolari trasporti e tipologie di veicoli.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha definito le agevolazioni fiscali per il 2024 a favore degli autotrasportatori. Queste agevolazioni riguardano le deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è stata stabilita una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro. Questa deduzione è valida una sola volta per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.