Circolari
Soltanto gli utenti registrati possono visualizzare questo contenuto.Il Mit ha pubblicato il 31 gennaio scorso il decreto che disciplina le modalità di attuazione degli incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi riferiti al 2024. Il decreto in questione prevede due fasi distinte e successive: la fase di prenotazione; la fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati devono fornire la rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Come lo scorso anno, è previsto un solo periodo di incentivazione la cui finestra temporale è dal 4 al 22 marzo 2024. Possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché le strutture societarie risultanti da dette imprese iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno disponibili nella pagina web del soggetto gestore RAM (società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occuperà dell’istruttoria delle domande oggetto di contributo) http://www.ramspa.it. All’interno del periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it. La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione insieme alla seguente documentazione:
1) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo «Investimenti X edizione». Al suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317 (ovvero a far data dal 19 gennaio 2024) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale n. 317/2023. Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente, entro il 29 marzo 2024. Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell’ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. All’interno del periodo di incentivazione l’impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. Le imprese, per essere in condizione di ottenere i contributi, dovranno rendicontare l’investimento effettuato tramite piattaforma informatica reperibile all’indirizzo http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione e sul sito di RAM Spa all’indirizzo https://www.ramspa.it a decorrere dalle ore 10,00 dell’8 aprile 2024 ed entro le ore 16,00 del 31 ottobre 2024. Qualora in fase di istruttoria vengano ravvisate lacune sanabili della documentazione presentata, tramite PEC, verranno richieste alle imprese interessate le opportune integrazioni
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la tabella con i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto in conto di terzi.
I nuovi valori, aggiornati a gennaio 2024, sono stati calcolati a partire dal mese di gennaio 2023, applicando l’incremento dell’inflazione indicata mensilmente dall’Istat e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.
La tabella riporta un valore minimo e uno massimo di costo per ogni singola voce (esempio acquisto veicolo e rimorchio, manutenzioni, revisioni, pneumatici, bolli, assicurazioni, ammortamenti, stipendi ecc.) e distingue quattro classi di veicoli: fino a 3,5 tonnellate; oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; oltre 12 e fino a 26 tonnellate; oltre 26 tonnellate.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con il calendario divieti di circolazione camion e mezzi pesanti 2024.
Il decreto stabilisce le limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto di cose. Mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno particolarmente critici per la circolazione. I divieti si applicano anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati per i quali la massa di riferimento è la tara. Ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nelle seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1 settembre 2024. Quest’anno sono state introdotte novità per l’individuazione delle tipologie di merci non assoggettate a divieto (art. 8 del decreto), mentre per il resto, sono confermate le consuete agevolazioni per i veicoli diretti/provenienti dall’estero. Sono state confermate anche le agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori Sardegna e Sicilia.
Questo il calendario il calendario divieti e blocco camion e mezzi pesanti 2024:
Calendario ANNO 2024
MESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO
GENNAIO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 lunedì 09:00 22:00
- 6 sabato 09:00 22:00
- 7 domenica 09:00 22:00
- 14 domenica 09:00 22:00
- 21 domenica 09:00 22:00
- 28 domenica 09:00 22:00
FEBBRAIO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 4 domenica 09:00 22:00
- 11 domenica 09:00 22:00
- 18 domenica 09:00 22:00
- 25 domenica 09:00 22:00
MARZO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 3 domenica 09:00 22:00
- 10 domenica 09:00 22:00
- 17 domenica 09:00 22:00
- 24 domenica 09:00 22:00
- 29 venerdì 14:00 22:00
- 30 sabato 09:00 16:00
- 31 domenica 09:00 22:00
APRILE – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 lunedì 09:00 22:00
- 2 martedì 09:00 14:00
- 7 domenica 09:00 22:00
- 14 domenica 09:00 22:00
- 21 domenica 09:00 22:00
- 25 giovedì 09:00 22:00
- 28 domenica 09:00 22:00
MAGGIO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 mercoledì 09:00 22:00
- 5 domenica 09:00 22:00
- 12 domenica 09:00 22:00
- 19 domenica 09:00 22:00
- 26 domenica 09:00 22:00
GIUGNO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 2 domenica 07:00 22:00
- 9 domenica 07:00 22:00
- 16 domenica 07:00 22:00
- 23 domenica 07:00 22:00
- 30 domenica 07:00 22:00
LUGLIO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 6 sabato 08:00 16:00
- 7 domenica 07:00 22:00
- 13 sabato 08:00 16:00
- 14 domenica 07:00 22:00
- 20 sabato 08:00 16:00
- 21 domenica 07:00 22:00
- 26 venerdì 16:00 22:00
- 27 sabato 08:00 16:00
- 28 domenica 07:00 22:00
AGOSTO – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 2 venerdì 16:00 22:00
- 3 sabato 08:00 22:00
- 4 domenica 07:00 22:00
- 9 venerdì 16:00 22:00
- 10 sabato 08:00 22:00
- 11 domenica 07:00 22:00
- 15 giovedì 07:00 22:00
- 17 sabato 08:00 16:00
- 18 domenica 07:00 22:00
- 24 sabato 08:00 16:00
- 25 domenica 07:00 22:00
- 31 sabato 08:00 16:00
SETTEMBRE – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 domenica 07:00 22:00
- 8 domenica 07:00 22:00
- 15 domenica 07:00 22:00
- 22 domenica 07:00 22:00
- 29 domenica 07:00 22:00
OTTOBRE – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 6 domenica 09:00 22:00
- 13 domenica 09:00 22:00
- 20 domenica 09:00 22:00
- 27 domenica 09:00 22:00
NOVEMBRE – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 venerdì 09:00 22:00
- 3 domenica 09:00 22:00
- 10 domenica 09:00 22:00
- 17 domenica 09:00 22:00
- 24 domenica 09:00 22:00
DICEMBRE – divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2024
- 1 domenica 09:00 22:00
- 8 domenica 09:00 22:00
- 15 domenica 09:00 22:00
- 22 domenica 09:00 22:00
- 25 mercoledì 09:00 22:00
- 26 giovedì 09:00 22:00
- 29 domenica 09:00 22:00
Il bonus gasolio autotrasporto, rimborsato come credito d’imposta per le spese di acquisto di gasolio sostenute nel II° semestre 2022, a valere suol fondo di 300 milioni stanziati dal Governo , deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2023. A tal fine Agenzia delle Entrate istituito il seguente codice tributo “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di GNL al netto dell’Iva nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano l’attività con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, è stato istituito il seguente codice tributo:
– “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Fonte Agenzia sdelle Entrate
Precedenza ai treni merci. Il nuovo orario in vigore da domani, 10 dicembre 2023, segnerà una svolta per la galleria di base del San Gottardo (Svizzera) e per i traffici commerciali lungo il corridoio internazionale Reno Alpi, di cui l’Italia rappresenta il tratto Sud. Dal lunedì al giovedì tutte le tracce (i permessi di circolazione) saranno a disposizione del trasporto merci (treni cargo), mentre dal venerdì alla domenica nella galleria di base svizzera circoleranno sia i treni merci sia i treni passeggeri. Questa ripartizione del traffico, spiegano le ferrovie svizzere (Sbb), è il risultato di un’attenta analisi delle esigenze del trasporto passeggeri e merci. Analisi che si è resa necessaria a seguito dei lavori di ripristino della galleria ovest del tunnel di base, chiusa dopo il deragliamento avvenuto lo scorso 10 agosto di un convoglio merci diretto in Germania. La riapertura della galleria ovest è prevista non prima del settembre 2024. Quindi al momento è in funzione solo il binario della galleria est. L’incidente ha fortemente limitato la capacità complessiva del tunnel svizzero e causato gravi danni sia alle imprese ferroviarie sia agli scambi commerciali tra il nord e il sud del Continente. Ora la decisione di privilegiare le merci fino al completo ripristino del tunnel è una buona notizia soprattutto per l’Italia. Il corridoio merci Reno Alpi (Genova-Rotterdam) è un asse strategico sia per le esportazioni italiane destinate ai ricchi mercati del Nord Europa sia per gli approvvigionamenti dell’industria nazionale. Lungo la ferrovia del Gottardo transitano, in import-export, 17,9 milioni di tonnellate di merce l’anno. In un momento in cui non ci sono certezze sulla riapertura del tunnel ferroviario del Frejus tra l’Italia e la Francia, chiuso dallo scorso agosto dopo una maxi-frana in territorio francese e che potrebbe riaprire solo a fine 2024, l’incremento di capacità, seppur parziale, lungo l’asse del Gottardo costituisce una boccata d’ossigeno per le imprese italiane. Una situazione che il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi commenta così: «Sul Frejus abbiamo una frana che in Italia riparerebbero in quattro mesi e in Francia ci vuole più di un anno. Sul Monte Bianco abbiamo l’opposizione francese al raddoppio del traforo che è del tutto irrazionale. Quindi in questo momento facciamo fatica (con il governo francese, ndr), dialoghiamo molto meglio con gli svizzeri. La Svizzera sta diventando per noi il partner principale per il superamento delle Alpi». Dopo il deragliamento di agosto, sulla tratta italo-svizzera del corridoio alpino si era arrivati a una chiusura totale della ferrovia per una quindicina di giorni, poi il transito all’interno del tunnel di base è ripreso ma con notevoli limitazioni in quanto si svolge solo utilizzando una delle due gallerie del traforo, quella non coinvolta dal deragliamento. Prima dell’incidente, all’interno della galleria di base del Gottardo, circolavano in entrambe le direzioni oltre 200 treni merci al giorno. Adesso la capacità di transito giornaliera è di circa 100 treni merci al giorno. Secondo un’analisi di Andrea Giuricin, docente dell’Università di Milano Bicocca, il danno per le imprese italiane del trasporto ferroviario merci si aggira sui 15 milioni di euro. Per questa ragione, fin da subito, Fermerci, l’associazione che riunisce alcuni tra i principali operatori del settore (Mercitalia del Gruppo Fs, Medway del gruppo Msc, Hupac, Gts Rail, Rtc e Inrail del gruppo Autobrennero, Logtainer) aveva sostenuto che aprire la circolazione del Gottardo anche al traffico passeggeri sarebbe stato controproducente.
Fonte: IL SOLE 24 ORE
Dallo scorso 6 dicembre 2023, le imprese che ne hanno diritto possono presentare la domanda per il contributo al trasporto combinato strada-mare, quello che prima si chiamava marebonus e ora ha assunto la denominazione di Sea Modal Shift. La società Ram del ministero dei Trasporti ha infatti attivato la piattaforma telematica, che è l’unico canale per presentare le domande e che resterà operativa fino alle 12.00 di venerdì 15 dicembre. I criteri per individuare i beneficiari e per stabilire il valore e le modalità del contributo si trovano nel Decreto del ministero dei Trasporti numero 166 dell’11 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 272. L’articolo 4 stabilisce che “possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese che imbarchino su navi ro-ro e ro-pax veicoli o casse mobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate e indicate nell’Allegato A al presente regolamento”.
La circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, sarà vietata nelle seguenti giornate: Venerdì 8 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Domenica 10 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Domenica 17 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Domenica 24 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Lunedì 25 dicembre – dalle 9.00-22.00
Martedì 26 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Domenica 31 dicembre – dalle 9.00 alle 22.00
Dalle ore 12:00 del giorno 6 dicembre p.v. sarà attiva, nel sito di Agenzia delle Dogane, la piattaforma utile alla presentazione delle istanze, da parte delle imprese che effettuano autotrasporto di merci per conto di terzi, con sede in Italia ed iscritte al REN ed all’Albo, per l’ottenimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel luglio 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione di veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 ton nella disponibilità delle imprese. La piattaforma rimarrà aperta fino alle ore 23:59 del giorno 13 dicembre p.v.
Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 (entro il 31 dicembre 2023) del bonus autotrasportatori previsto dal DL 144/2022 (Aiuti-ter) è ora disponibile. E’ il “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144” ed è specifico per le imprese di autotrasporto merci in conto proprio. Il credito d’imposta per chi trasporta merci può arrivare fino al 28% delle spese di gasolio del primo trimestre 2022: che ne ha diritto può visualizzare l’importo riconosciuto dal ministero dei Trasporti verificando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: EUROMERCI
Sono stati comunicati i nuovi codici per i contributi autotrasporto per bonus carburanti validi per bio diesel e gasolio HVO. Per il bonus carburante, nell’ambito dei bonus trasporti, i carburanti bio diesel e gasolio HVO usufruiscono delle stesse agevolazioni. Sono perfettamente equiparabili, ai fini dei contributi e dei bonus trasporti previsti dalle attuali norme sull’autotrasporto italiano i carburanti di sintesi e biologici come il gasolio HVO e il bio diesel. L’Agenzia delle dogane ha istituito nuovi codici per identificare e distinguere contabilmente i prodotti energetici alternativi dal carburante tradizionale.
Gli esercenti depositi o impianti, che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’ufficio delle dogane competente e a utilizzare i nuovi Cadd, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023. Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico, precisa l’Agenzia delle dogane, ai fini fiscali, forma oggetto di separata contabilizzazione, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato. L’Agenzia ricorda che il trattamento specifico sul gasolio commerciale nonché delle altre agevolazioni per il gasolio, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati in sostituzione del gasolio commerciale “tradizionale”. L’Agenzia delle Dogane, in relazione ai quesiti applicativi nel frattempo intervenuti, ha fornito poi alcuni chiarimenti operativi. L’Agenzia fornisce alcune istruzioni operative, in particolare per l’unica tipologia di gasolio HVO relative a: modalità di tenuta dei registri di c/s in forma cartacea una volta presentata la documentazione per l’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio;l’aggiornamento della licenza per gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station) che erogano HVO; le modalità di separata contabilizzazione dell’HVO; l’obbligo dell’esercente impianto di distribuzione stradale di trasmissione del prospetto riepilogativo di cui all’art.25, comma 4-bis del TUA; le modalità di trasmissione per i depositi fiscali o commerciali in cui erano separatamente detenuti entrambi i prodotti energetici separando la giacenza contabile di tale prodotto energetico da quella del predetto gasolio.
Nella circolare che segue diamo conto dell’aggiornamento dei valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto relativi al mese scorso comunicati dal Ministero dei Trasporti. Circ. 60-2023
Anas ha pubblicato gli elenchi delle tratte di sua competenza per le quali è necessario essere dotati di pneumatici invernali o, appunto, di catene a bordo del mezzo. L’obbligo riguarda l’Autostrada A24 Roma – l’Aquila – Teramo (fra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Teramo Est/allacciamento SS80 entrambi compresi); l’Autostrada A25 Torano – Pescara (fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi). Anas ricorda che gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo. Informa inoltre che, in caso di precipitazioni nevose saranno previste aree dove sarà possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza.Le criticità sulla viabilità stradale e autostradale suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità del Paese, sono gestiti dal Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Viabilità (Viabilità Italia) istituito presso il Ministero dell’Interno – Direzione del Servizio di Polizia Stradale.
Anas – Tratte con obbligo di pneumatici invernali o catene da neve
Anas – Aree di stazionamento mezzi pesanti
Anas – Autostrade A24-A25 obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve