Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le “Linee Guida per la Progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche”, finalizzato chi progetta e gestisce le piattaforme logistiche. Il documento fornisce prescrizioni specifiche coerenti con le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e consente di applicare le normative europee EN 15512, EN 16681 ed EN 15635, modulandole secondo le condizioni operative in Italia.
Circolari
Soltanto gli utenti registrati possono visualizzare questo contenuto.Modifica della disciplina sui contratti a termine e introduzione di una parziale modifica a quella sui contratti di somministrazione di lavoro; introduzione di proroghe in materia di lavoro agile; conferma senza sostanziali modifiche, delle altre disposizioni in materia di lavoro e previdenza già previste. Sono queste le principali novità del decreto Lavoro appena convertito in legge dal Parlamento, di cui diamo i particolari nella circolare che segue.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno comunicato che le due piattaforme saranno rese entrambe disponibili dalle ore 10:00 del 18 luglio fino alle ore 16:00 del 21 luglio 2023, solo per consentire la correzione delle domande già presentate e che non risultano correttamente acquisite.
La Regione Sicilia ha concesso un contributo economico a fondo perduto di 3 milioni di euro, per l’attraversamento dello Stretto di Messina, da e verso la Sicilia, a favore delle imprese esercenti l‘attività di autotrasporto di cose per conto di terzi regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e al R.E.N. – Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, aventi sede legale o unità operativa/produttiva locale nel territorio della Regione Siciliana al momento del viaggio via mare. Il contributo è concesso per l’imbarco dei mezzi destinati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore che svolge servizio di attraversamento marittimo dello stretto di Messina, ed è pari al 50% dell‘imponibile della fattura del prezzo pagato (al netto dell’IVA e tasse) per il biglietto del trasporto marittimo effettuato a far data dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana del presente Decreto Assessoriale.Relativamente alla finestra temporale si sottolinea che per l’arco temporale dal 18 giugno 2022 al giorno antecedente quello di pubblicazione del presente Decreto Assessoriale, il rimborso resta pari al 20% dell‘imponibile della fattura del prezzo pagato (al netto dell’IVA e tasse) per il biglietto del trasporto marittimo.Per beneficiare del contributo, le imprese di autotrasporto dovranno presentare al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, a pena di esclusione dal beneficio, secondo le modalità definite dall’Avviso e utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti che sarà rinvenibile sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione dei contributi sono curati dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti a seguito di una procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso non saranno considerate ricevibili le domande di richiesta del contributo relative a spese effettuate dopo il 31 dicembre 2023, fatto salvo eventuali variazioni nell’ambito delle normative vigenti in materia di aiuti.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato la direttiva n. 126/2023 con cui si stanziano 148 milioni di euro per la riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nel 2023 dalle imprese di autotrasporto. Direttiva che nel frattempo è già stata registrata dalla Corte di Conti e dalla Ragioneria generale dello Stato.
La riduzione dei pedaggi viene differenziata per classi di veicoli e per fatturato globale speso in pedaggi, senza però andare oltre il limite massimo di percentuale fissato al 13%. Per i rimborsi dell’anno in corso saranno ammessi alla riduzione solo i veicoli Euro V e superiori, individuati nelle classi B, 3, 4 e 5 per il sistema di classificazione assi sagoma, oppure alle classi 2, 3 o 4, per il sistema di classificazione volumetrico. Le riduzione vanno calcolate sulla base delle percentuali riportate in tabella, in base al valore delle fatture relative ai pedaggi autostradali nell’anno (fatturato) e alla classe euro del veicolo. Ragion per cui la percentuale di sconto è inferiore per gli euro V e maggiore per gli euro VI diesel, che vengono accomunati agli altri mezzi a trazione alternativa. In termini assoluti la percentuale per gli euro V e inferiore di 2 punti rispetto a quella per gli euro VI, ma ovviamente quando si scende nella classe di fatturato più bassa (fino a 400 mila euro), la distanza tra una percentuale 3 e una 5 finisce per segnare una differenza di poco inferiore al 50%.
La riduzione sale di un ulteriore 10% per le imprese che effettuino i pedaggi, per almeno il 10 per cento dei casi, in ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00 ovvero uscita prima delle ore 06.00.
Dal 26 giugno, i conducenti in possesso delle abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone che hanno una scadenza di validità tra l’una e l’altra superiore a 12 mesi, possono nell’istanza di rinnovo chiedere espressamente di allineare le due scadenze, in modo da averne una sola. In tal modo il successivo procedimento di rinnovo potrà essere effettuato con un solo corso di formazione periodica di 35 ore e non con due. E’quanto ha stabilito il Direttore Generale della Motorizzazione con circolare del 22 Giugno scorso. L’ istanza può essere accolta alle seguenti condizioni se le qualificazioni CQC possedute (trasporto di merci e di persone) non siano scadute di validità da oltre tre anni prima che sia intervenuta la frequenza di un corso di formazione periodica (in caso contrario, per la qualificazione CQC scaduta da più di tre anni, o per entrambe, è necessario sostenere l’esame di revisione); se il corso di formazione periodica, la cui data di avvio sia stata comunicata a decorrere dal 15 ottobre 2021 e del quale si spende l’attestato, sia stato avviato nella finestra temporale consentita per almeno una delle CQC possedute; oppure qualora l’attestato di formazione periodica sia emesso al termine di un corso di formazione periodica la cui data di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021, non debba essere sostenuto un esame di ripristino ai fini del rinnovo di una o entrambe le abilitazioni e sia manifesta la volontà del titolare della qualificazione CQC per il trasporto di merci e di persone di allineare le date.
Il 1° luglio 2023, senza alcun annuncio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono aumentati i pedaggi di alcune tratte autostradali italiane per la seconda volta quest’anno, dopo l’incremento di gennaio. Per la rete autostradale italiana, l’aumento è stato pari all’1,34% che si aggiunge a quello del 2% dello scorso gennaio.
FONTE Assotir
La Corte di Giustizia UE ritiene in contrasto con le norme europee una legge austriaca che permette al responsabile dell’impresa di designare una persona quale incaricato del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, impedendo così il controllo dell’onorabilità dell’azienda e permettendo a questa di continuare a esercitare l’attività di trasporto merci:
L’oggetto del contendere è un’indagine conoscitiva sull’autotrasporto e la logistica avviata il mese scorso dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Ma è solo l’ultimo atto di una querelle che va avanti da anni. Per la precisione dal decreto Genova del 2018 che ha ricompreso autorasportatori e imprese della logistica tra gli operatori economici tenuti al versamento delle quote annuali all’Authority. E che però tra emergenza Covid e guerra in Ucraina ha subito diverse sospensive mentre nei tribunali si consumava una guerra di carte bollate per dichiarare illegittimo il contributo dello 0,6 per mille sul fatturato rilevante superiore a 5 milioni di euro. Ma andiamo per ordine.In una nota che sarà diramata nei prossimi giorni la Confederazione che riunisce 21 federazioni nazionali del settore punta i piedi e annuncia di aver inviato una lettera al presidente dell’Autorità Nicola Zaccheo comunicando la decisione di non rispondere al questionario inviato nel mese di maggio. «L’indagine non ha ragione di essere – chiosa il presidente della Confederazione Carlo De Ruvo – in quanto riguarda settori, quali quello dell’autotrasporto e della logistica, già liberalizzati e già compiutamente regolati a livello tanto europeo quanto nazionale e sui quali pertanto l’Autorità dei trasporti non può e né potrebbe adottare alcun atto di concreta regolazione». Inoltre sempre secondo De Ruvo «l’indagine non è stata preceduta da alcuna analisi preliminare e sembra finalizzata ad acquisire surrettiziamente elementi puramente formali di strumentalità regolatoria». Infine «i quesiti travalicano il perimetro delle competenze dell’Art invadendo quelle del Governo, del Parlamento o di altre Autorità indipendenti». Confetra lancia un appello alle istituzioni perché «sia promossa una profonda azione di revisione e delimitazione del ruolo dell’Art che non può pretendere di autoregolarsi imponendo oltretutto una contribuzione obbligatoria a operatori e settori economici che dovrebbero viceversa essere completamente esclusi in quanto né destinatari e né beneficiari della competenza regolatoria dell’Autorità». La questione del contributo annuale che De Ruvo definisce «tassazione occulta» è finita anche sui tavoli di Palazzo Chigi con una lettera inviata ad aprile alla premier Giorgia Meloni. Anche in questo caso Confetra si appella alle norme che prescrivono il pagamento del contributo alle imprese che operano nei settori sui quali l’Autorità abbia «concretamente avviato l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge nel mercato in cui esse operano». Di qui la richiesta di soppressione anche alla luce di un contenzioso pregresso con esiti non univoci tra Tar Piemonte e Consiglio di Stato.
Fonte Confetra
Finalmente abbiamo un codice della strada adeguato ad affrontare i problemi della sicurezza degli operatori e dei cittadini. La Fedit in particolare, che ha uomini e operatori perennemente sulle strade di lunga percorrenza e per noi corrieri, sulle strade di città che spesso sono più complicate e pericolose di quelle autostradali, esprime apprezzamento al Governo per aver tempestivamente ed in modo risoluto affrontato il problema, dopo una ricognizione ampia ed approfondita anche con tutte le associazioni dell’autotrasporto.Una volta tanto non avremo a che fare con una giungla di difficile interpretazione, ma con un dettato legislativo limpido e diretto.Restano sul tappeto ancora altri problemi, ma la direzione è giusta e Fedit si augura che venga percorsa fino in fondo con la collaborazione di tutti.
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore. La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. I soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. In questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello: nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO”e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date; la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli; nella colonna “KM PERCORSI (MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.
Informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (trasporto turistico di persone)
link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023
I GIORNI DI DIVIETO NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023:
LUGLIO
Sabato 1 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00
Sabato 8 luglio 8.00-16.00
Domenica 9 luglio 7.00-22.00
Sabato 15 luglio 8.00-16.00
Domenica 16 luglio 7.00-22.00
Venerdì 21 luglio 16.00-22.00
Sabato 22 luglio 8.00-16.00
Domenica 23 luglio 7.00-22.00
Venerdì 28 luglio 16.00-22.00
Sabato 29 luglio 8.00-16.00
Domenica 30 luglio 7.00-22.00
AGOSTO
Venerdì 4 agosto 16.00-22.00
Sabato 5 agosto 8.00-22.00
Domenica 6 agosto 7.00-22.00
Venerdì 11 agosto 16.00-22.00
Sabato 12 agosto 8.00-22.00
Domenica 13 agosto 7.00-22.00
Martedì 15 agosto 7.00-22.00
Sabato 19 agosto 8.00-16.00
Domenica 20 agosto 7.00-22.00
Sabato 26 agosto 8.00-16.00
Domenica 27 agosto 7.00-22.00
Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per I-phone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
La Corte Suprema, in relazione ad un ricorso riguardante la responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, ha stabilito che i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’articolo 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Tale domanda di manleva trova la propria causa nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.
Il MIT ed il MEF nei giorni scorsi hanno deciso di far scendere a 48 euro la deduzione forfettaria per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) la deduzione forfettaria di 48 euro spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Quanto ai riflessi di tale deduzione sulla dichiarazione dei redditi, Agenzia delle Entrate ha stabilito che bisognerà riportare la deduzione forfetaria nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
E’ pronto il Decreto Direttoriale numero 242 dell’8 giugno 2023 che stabilisce i termini e i modi per presentare la domanda per ottenere i contributi per l’acquisto di veicoli industriali a basso impatto ambientale. La procedura sarà solo online, attraverso la posta elettronica certificata dalle 10.00 di lunedì 26 giugno 2023. I contributi riguardano un solo periodo d’incentivazione, che va dal 26 giugno all’11 agosto 2023. La procedura è divisa in due fasi, la prima per la prenotazione e la seconda per l’invio dei rendiconti dell’investimento. Possono presentare la domanda le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, comprese le strutture societarie (come i consorzi) da loro formate. Il sistema di erogazione prevede che saranno considerate in ordine cronologico le domande presentate fino all’esaurimento delle risorse, il cosiddetto click-day. È importante quindi non aspettare l’ultimo minuto per avviare la procedura. La scadenza è alle 16.00 dell’11 agosto 2023. La società del ministero dei Trasporti, la Ram, gestisce l’erogazione dei fondi e sul suo sito web (www.ramspa.it) aggiorna l’elenco delle richieste e i contatori delle somme ancora disponibili, divise per categoria di veicoli finanziata. Ram pubblicherà entro l’11 settembre 2023 l’elenco di tutte le domande giunte, che saranno soggette alle verifiche dei requisiti e della documentazione. Nel periodo d’incentivazione, l’impresa deve presentare una sola domanda che contiene tutti gli investimenti, anche se di tipologia diversa.
La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva riconosciuto a un autista il rimborso delle spese per gli spostamenti «su direttiva aziendale e nell’interesse aziendale» utilizzando un veicolo di sua proprietà. La Corte di Trento aveva considerato, in questo caso, orario di lavoro il tempo per lo spostamento al piazzale, anche perché la somma prevista nell’accordo sindacale era stata trattata in busta paga come lavoro straordinario sul piano fiscale e previdenziale. Poi aveva ritenuto applicabile l’art. 28 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, che prevede uno specifico rimborso per l’uso del mezzo proprio nell’interesse aziendale, da determinare come indennità mensile o come rimborso chilometrico da concordarsi tra le parti. Secondo la Corte, infatti, «lo spostamento a Sommacampagna, invece che nella sede contrattuale di lavoro di Rovereto, è uno spostamento del tutto significativo in termini di tempo e di costo… ed eseguito su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale». La Corte territoriale riteneva inoltre che l’emolumento stabilito di 11,50 euro era riferibile alla retribuzione per lavoro straordinario, ma non al rimborso delle spese: «Agli autisti è stato chiesto un aumento dell’orario di lavoro per recarsi a Sommacampagna – spiegavano i giudici di appello – e quindi si tratta di un compenso per la prestazione di lavoro e non di un rimborso dei costi sostenuti». Contro questa disposizione della Corte Trentina l’azienda aveva presentato ricorso in terzo grado nel quale si obiettava sul fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto che il tempo per lo spostamento al piazzale di Sommacampagna fosse orario di lavoro. Poi si contestava il ragionamento per cui l’accordo siglato a livello aziendale con i sindacati non avrebbe potuto regolamentare la fattispecie in esame, negando così l’autonomia contrattuale a livello aziendale e dando per scontata la prevalenza dell’accordo nazionale su quello di secondo livello. Infine, si ipotizzava che l’accordo del 2014 rientrasse nella categoria dei cd. “Accordi di forfettizzazione” previsti dall’art. 11, comma 8, lett. b, del CCNL. Questi argomenti non sono però apparsi decisivi alla Cassazione, che si è pronunciata a favore dell’autista ritenendo che la sentenza impugnata ruoti intorno all’applicabilità dell’art. 28 del CCNL che attribuisce una «indennità di uso di mezzo di trasporto», secondo l’accordo delle parti in forma di indennità mensile ovvero di rimborso chilometrico, al lavoratore che ne usa uno. Secondo il giudice di appello – interpreta la Cassazione – l’accordo sindacale aziendale non disciplina il rimborso spese, ma retribuisce in forma forfettaria e come straordinario il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il più lontano posto di lavoro. L’azienda eccepisce a questo riguardo che l’indennità presupporrebbe lo svolgimento della prestazione con l’ausilio del mezzo proprio e in costanza di orario di lavoro. Ma la sentenza impugnata ha verosimilmente ricondotto alla norma collettiva l’ipotesi concreta del dipendente che, per ragioni funzionalmente connesse al lavoro da svolgere come autista, veniva comandato a presentarsi, «su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale» non presso l’originaria sede di lavoro pattuita, ma in altro luogo, usando per il tragitto un mezzo del quale era evidentemente costretto a sostenere le spese. E questo a prescindere dalla qualificazione del tempo impiegato per lo spostamento. Per quanto poi riguarda l’assunto della Corte territoriale secondo cui l’accordo aziendale del maggio del 2014 stabiliva un emolumento che non andava a compensare o ad assorbire quanto riconosciuto dalla diversa fonte contrattuale a titolo di «indennità di uso di mezzo di trasporto», si tratta dell’interpretazione del testo negoziale scelta dalla Corte tra quella del dipendente e quella dell’azienda e, nel terzo grado di giudizio, non è consentito lamentarsi della scelta dal punto di vista della legittimità perché questa è stata privilegiata rispetto all’altra nella decisione di merito. In conclusione, secondo la Cassazione, il ragionamento della Corte trentina appare assolutamente plausibile e ricostruisce correttamente la volontà negoziale dell’accordo aziendale e dei ruoli degli attori coinvolti. Di conseguenza ha respinto il ricorso nel suo complesso, condannando l’impresa al pagamento delle spese liquidate in 3.500 euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi accessori e rimborso spese generali al 15%, dando infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto.
FONTE: Uomini e Trasporti
L’imprenditore che, nel periodo d’imposta 2022 ha effettuato trasporto merci per conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ha diritto ad una deduzione forfettaria di spese non documentate di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’agevolazione, dei cui dettagli tecnici diamo conto nella circolare che segue è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Tale agevolazione infine è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Circ. 40 – 2023