Circolari
Soltanto gli utenti registrati possono visualizzare questo contenuto.Le proteste contro il rialzo dei prezzi dei carburanti, non più corretto al ribasso dal taglio delle accise, hanno indotto il Governo a ricorrere ad altre strade per contenere la protesta e dar respiro agli utenti. E’ questo il senso della circolare che segue nella quale si dà conto del provvedimento che punta a sostenere i lavoratori dipendenti, a rafforzare la trasparenza e la dinamica di mercato dei prezzi del carburante e prevede la detassazione dei buoni benzina che restano esclusi dal computo del reddito imponibile. Circ. 6-2023
Il governo austriaco pare abbia deciso di ignorare completamente le proteste italiane sui divieti imposti al traffico di automezzi pesanti attraverso il Brennero. E’ di ieri la notizia che le autorità austriache hanno emanato un’ordinanza con nuovi divieti di circolazione per gli automezzi pesanti sulle autostrade A 12 Inntal e A 13 del Brennero.
Il divieto vige in tutti i sabati dal 7 gennaio all’11 marzo 2023, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 per i mezzi con portata sopra le 7,5 tonnellate diretti in Italia o in un Paese raggiungibile attraverso l’Italia, oppure in Germania o in un Paese raggiungibile attraverso la Germania.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da ieri (15 gennaio 2023) il decreto concepito dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti e basato in generale su una maggiore trasparenza e sul rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Più precisamente il decreto prevede la pubblicazione da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy del prezzo medio dei carburanti calcolato su base regionale. Anche se «la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni» vengono rimesse a un successivo decreto da adottare entro fine mese, vale a dire entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto (avvenuta appunto il 15 gennaio). Da quel momento i gestori dei distributori di carburanti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni nell’arco di 14 giorni.
In realtà, l’obbligo di comunicare il prezzo praticato al ministero, seppure con altra frequenza, già esisteva ed era quello che, stando alle statistiche della Guardia di Finanza, risultava più frequentemente aggirato. Ma proprio per questo adesso si è lavorato sulle sanzioni per i trasgressori, rendendole più pesanti: da 500 a 6.000 euro. E non è tutto, perché per i recidivi – vale a dire per coloro che saranno pizzicati per tre volte a non comunicare il prezzo al ministero – «può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni». A verificare la trasgressione provvederà la Guardia di Finanza, mentre la competenza a sanzionare è affidata al Prefetto. Si era parlato di un tetto massimo dei prezzi in autostrada, ma nella versione definitiva del decreto a questo aspetto non si fa menzione.
Il decreto puntualizza poi che il 50% delle sanzioni amministrative comminate sarà versata nel bilancio dello Stato e riassegnata al ministero delle Imprese «per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti» e «a iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi».
L’accisa che si abbassa se sale il prezzo del petrolio
La vera novità del decreto, quella che segna una sorta di retromarcia parziale del governo in tema di imposizione fiscale sui carburanti, riguarda l’accisa mobile. Il decreto, al riguardo, prevede che, laddove il prezzo del petrolio dovesse lievitare, incrementando così la quota di prezzo riferita a fattori industriali e commerciali, ma di fatto facendo aumentare parallelamente anche la parte di gettito Iva che lo Stato va a incamerare, si può utilizzare questo «di più» per calmierare l’altra voce fiscale, quella riferita all’accisa, in modo da contenere l’aumento di prezzo finale.
Non si tratta in realtà di una novità: il meccanismo della cosiddetta «accisa mobile» venne introdotta per la prima volta nella Finanziaria del 2008, quando il prezzo del petrolio raggiunse livelli record (a luglio superò i 140 dollari al barile) e a capo del ministero dello Sviluppo Economico c’era Pier Luigi Bersani.
Rispetto all’applicazione pratica della nuova misura il decreto non entra nel dettaglio, limitandosi a spiegare che il taglio dell’accisa «può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Def». Ma si aggiunge pure che si prenderanno in considerazione anche eventuali diminuzioni del prezzo rispetto alla media del quadrimestre precedente.
Mister Prezzi e la Commissione per verificare speculazioni
Altro elemento di novità riguarda il potenziamento delle competenze del Garante per la sorveglianza dei prezzi, detto anche Mister Prezzi, chiamato a lavorare insieme a una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, composta a titolo gratuito da rappresentanti di imprese e associazioni di categoria e di Autorità indipendenti competenti per settore, tre esponenti delle associazioni dei consumatori e uno delle Regioni e province autonome. Sarà il Garante a convocare tale Commissione allo scopo di «coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all’individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato». Se poi dall’attività della Commissione emerga la presenza sul mercato di fenomeni speculativi, a quel punto il Garante informa il ministero delle Imprese affinché tramite il governo adotti «misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna».
I buoni carburante esentasse (per azienda e lavoratore) fino a 200 euro
Un ultimo aspetto contenuto nel decreto che può creare interesse riguarda la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni carburante ai lavoratori che, se non superano i 200 euro, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore.
In pratica da una parte il lavoratore – necessariamente dipendente dell’impresa – ottiene un buono sul quale non versa imposte, ma d’altro canto anche per il suo datore di lavoro il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR.
In alternativa esiste un bonus di 60 euro concesso dallo Stato e che il lavoratore deve spendere per sottoscrivere un abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma è destinato soltanto a persone con redditi inferiori a 20mila euro.
Congelato fino all’incontro con il governo lo sciopero del 25-26 gennaio
Le associazioni dei gestori delle aree di distribuzione carburante non hanno reagito in modo positivo. Dopo che venerdì scorso avevano congelato lo sciopero proclamato per il 25 e il 26 gennaio dopo il colloquio con il governo, adesso si concentrano su alcuni distinguo. Accettano di buon grado, infatti, la disposizione relativa all’accisa mobile, mentre si dicono abbastanza critici rispetto alle norme sulla trasparenza. E più in particolare giudicano eccessive le sanzioni fino a 6.000 euro introdotte per i trasgressori. In ogni caso domani 17 gennaio ci sarà un nuovo incontro con il governo e si capirà se lo sciopero sarà confermato o meno.
fonte: uomini e trasporti
Le aziende che assumeranno a tempo indeterminato giovani fino a 36 anni (oviamente uomini e donne) che non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro, saranno esonerate dal versamento dei contributi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, La norma già esistente dal 2018 è stata maggiorata. L’esonero contributivo raggiunge il 100% dei versamenti, per un tempo massimo di 18 mesi. Il tetto che fino allo scorso anno arrivava a un massimo di 6.000 euro annui, dal 2023 è stato innalzato a 8.000 euro. A conti fatti il risparmio che un datore di lavoro può ottenere con tale misura varia da un minimo di 407 euro e un massimo di 600 euro mensili. Se i datori di lavoro assumono nel corso dell’anno soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza, l’esonero contributivo non andrà oltre i 12 mesi (seppure con un tetto annuo massimo di 8.000 euro). La norma chiarisce anche quali sono le donne svantaggiate interessate a questo beneficio: quelle prive di un impiego da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni del Sud; quelle di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo di residenza; quelle disoccupate da più di 12 mesi se hanno un’età superiore ai 50 anni; quelle che andranno a svolgere una professione in cui è presente un forte tasso di disparità di genere uomo-donna, tale cioè da superare di almeno il 25% il valore medio annuo. A quantificare tale disparità è direttamente un decreto (per il 2023 è il decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022), da cui risulta pari al 9,5%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari all’11,9%. Nell’allegato al decreto vengono pubblicate alcune tabelle nelle quali si elencano in dettaglio i settori e tra questi compare sia il trasporto merci e il magazzinaggio, sia la conduzione di veicoli. Quindi, l’incentivo può essere tranquillamente utilizzabile da aziende di logistica, ma anche attive nell’autotrasporto, in particolare per impiegare donne nel lavoro di autista.
I beneficio di cui sopra: le aziende che intendono beneficiare di tali benefici, non devono aver fatto nei sei mesi precedenti all’assunzione e nei nove successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica.
Riduzione imposta applicata ai premi di produttività dei lavoratori;Quota 103 in sostituzione di quota 102; APE Sociale prorogata fino al 31 dicembre 2023; Opzione donna prorogata per tutto il 2023 con una serie di modifiche; esonero contributivo INPS totale, nel limite massimo di 8.000 euro annui e per un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. Sono queste, insieme ad altre elencate nella circolare che segue, le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro e previdenza. Circ. 5-2023
Nella circolare che segue diamo conto delle nuove disposizioni sul commercio fra Paesi Ue e la Gran Bretagna entrate in vigore nei primi giorni di quest’anno. In particolare non è più consentito effettuare operazioni di cabotaggio quando i veicoli entrano scarichi in territorio britannico (ferma restando la possibilità di effettuare fino a due operazioni di cabotaggio entro i sette giorni successivi a un trasporto internazionale effettuato nel territorio britannico); effettuare trasporti combinati; eseguire traffici triangolari (carico delle merci in territorio britannico e relativo trasporto con destinazione in altro Stato extra UE) con licenza comunitaria bensì con autorizzazione CEMT. Circ. 4-2023
Nella circolare n°3 che segue, vengono illustrate le misure in favore dell’autotrasporto contenute nella legge di Bilancio approvata gli ultimi giorni dello scorso anno, fra queste la proroga delle agevolazioni per le imprese energivolre e gasivore e lo stanziamento di 200 milioni per le imprese di autotrasporto merci. Circ. 3-2023
Nella circolare che segue viene pubblicato il calendario 2023 del divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 t, fuori dai centri abitati. Per quanto riguarda poi il codice della strada, il MIT illustra le modifiche che la UE ha apportato in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti. Circ. 2-2023
Come già pubblicato in questo sito (vedi notizie rassegna stampa 4 gennaio) Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha pubblicato sul proprio portale i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise al quarto trimestre del 2022, relativo alle spese per carburante sostenute dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 ed imputabili a tale mese di consumo. Nella circolare che segue le istruzioni dettagliate. Circ. 1-2023
Oggetto: Fiscale – Tributi – Misure in materia di welfare aziendale
contenute nei decreti legge Aiuti bis e Aiuti quater – Aspetti
previdenziali – Messaggio INPS n.4616 del 22.12.2022.
Con il messaggio in oggetto, l’INPS si occupa delle misure in materia di
welfare aziendale adottate con i decreti legge Aiuti bis e Aiuti quater,
esaminando i profili di natura previdenziale e le modalità di compilazione del
flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi.
In deroga alla disciplina generale, infatti, la disposizione è estesa anche alle
somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.
Come è noto, la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che
non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è stata elevata fino a
3.000 euro, per l’anno 2022, includendo, per il solo anno in corso, tra i c.d.
fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti
“per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Pertanto, in deroga alla disciplina generale, la disposizione è estesa anche alle
somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, come le utenze
riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un
titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere
che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a
condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che
attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per tale
scopo.
Inoltre, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore e le somme relative ai
fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti
rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro
dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non
solo la quota eccedente.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di
lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo
sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati
(diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche
l’IRPEF sul fringe benefit erogato eventualmente dal precedente datore di
lavoro).
L’INPS spiega inoltre come procedere per il recupero della contribuzione
versata.
OGGETTO: Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis
e quater. Profili di natura previdenziale
1. Quadro normativo
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e
previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei
redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma
dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi,
TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale. Si
ricorda, pertanto, che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
occorre tenere conto altresì del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe
benefit)se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro,
come previsto dal comma 3 del citato articolo 51. Il superamento del suddetto importo
comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al
medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo
previdenziale.
In materia di fringe benefit, con l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto Aiuti bis), il
legislatore ha introdotto una disciplina in deroga al predetto articolo 51, comma 3, del TUIR,
che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, interviene per fissare un nuovo limite massimo
di esenzione – ulteriormente elevato, da ultimo, con il decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176 (decreto Aiuti quater) – e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
In particolare, con l’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 176/2022, è stata
disposta l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro[1], per l’anno 2022, del valore
dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui
all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit,
anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
In primo luogo, si evidenzia che l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini
della determinazione dell’imponibile previdenziale.
Inoltre, si rileva che, come recentemente precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
35/E del 4 novembre 2022, la predetta disposizione, per il solo anno d’imposta 2022, estende
l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, in deroga alla disciplina
generale, anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il
pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendosi come tali le utenze
riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal
dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno
stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative
spese. Sono altresì comprese le utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio,
quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le
quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di
locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico
del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti
sostengano effettivamente la relativa spesa.
Al riguardo, si sottolinea che, trattandosi di somme di denaro riferite ad una determinata
tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che
attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e
l’inclusione delle stesse nel limite previsto[2].
Si rammenta che restano, in ogni caso, riconducibili al regime di esclusione, di cui al citato
comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; ai
fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti la verifica della soglia
di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher[3] la soglia deve essere
verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di
fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Resta fermo che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati,
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del
gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di
lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la
quota di valore inferiore al medesimo limite.
D’altra parte, si evidenzia che la specifica fattispecie del c.d. bonus carburante introdotta con
l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51 (la quale prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la
possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina,
o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per
un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore), costituisce un’ulteriore agevolazione
rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3 (cfr. la circolare
27/E del 14 luglio 2022 e, da ultimo, quella citata 35/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate). Si
osserva, pertanto, che se il valore in questione è superiore a 200 euro lo stesso concorre
interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, del TUIR, i beni e i servizi erogati, nel periodo d’imposta 2022, dal datore di lavoro
a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o
più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi come sopra
descritti.
Le disposizioni in esame rilevano, limitatamente al periodo d’imposta 2022, anche qualora il
lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 184 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il bonus carburante e/o con
i fringe benefit. Al riguardo, si precisa che, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il
valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai limiti previsti
dalle rispettive disposizioni (200 euro per il bonus carburante e/o 3.000 euro per i fringe
benefit, previsti nel regime temporaneo per il 2022 dell’articolo 51, comma 3, del TUIR),
ciascun valore concorrerà interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro
Sulla scorta del quadro normativo fino a qui delineato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il
valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati
limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà
provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota
eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti
da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che
opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits
e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali,
dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo
d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente
datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe
benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato
assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del
contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai
predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore
di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
3. Istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata. Modalità di
esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a
contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:
1. secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 3.1, soluzione da applicare
esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
2. secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2 della presente circolare, soluzione una
tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di
competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza
interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va
utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
3.1 Gestione fringe benefit. Utilizzo Variabili retributive
Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione
<VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del
2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da
fringe benefit:
• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui
c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima
competenza.
Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale
all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli ex-
post, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la
denuncia in essere.
• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la
competenza specifica c’è eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale presente per la
competenza <AnnoMeseVarRetr>:
• è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata
esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere
l’importo del fringe benefit;
• è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale
variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte
restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto
precedente.
• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce
di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto
della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto
l’imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze
successive, ove presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X,
dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine,
l’Istituto effettuerà verifiche e controlli ex-post.
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il
contributo in <ContributoVarRetr>.
3.2 Gestione fringe benefit. Flussi di variazione massiva d’ufficio
I datori di lavoro che intendono avvalersi dell’opzione 2, sopra riportata, prima di procedere
alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio
2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto
bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando
apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto
nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto
riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al
protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà
essere esposto nel flusso Uniemens, come specificato di seguito.
Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all’invio della comunicazione, per cui
sarà onere del datore di lavoro attendere il relativo rilascio prima di inviare la denuncia
contributiva di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023.
Una volta in possesso del ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi
della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”, avente il significato
di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di
ticket\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese in cui è avvenuta
l’erogazione oggetto del recupero;
• nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese
riferito al fringe benefit;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la
contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva
dell’Istituto.
I dati esposti con il codice “FRBI” non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini
della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 – febbraio 2023); tali
dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari
per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
L’istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà
alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni
singolo mese indicato nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati,
solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non
abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM di cui al paragrafo 3.1.
Il nuovo valore sarà uguale all’imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore
esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva (non
saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo).
Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per
eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento.
A valle della procedura sopra descritta verrà fornito riscontro tramite il cassetto previdenziale
del contribuente con medesimo oggetto della richiesta.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le
modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.
Si evidenzia che l’elaborazione, sottesa al precedente punto 2, sarà eseguita una sola volta per
le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza
febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate, al fine di evitare la
continua generazione automatica dei flussi di regolarizzazione, qualora nel futuro fossero
inviate denunce di variazione per la competenza di gennaio 2023 e/o di febbraio 2023.
In definitiva, per uno stesso lavoratore e per una medesima competenza verrà generato
automaticamente un solo flusso di regolarizzazione, che prenderà in considerazione i dati
presenti negli archivi dell’Istituto al momento dell’elaborazione stessa.
Se un datore di lavoro espone i dati, per uno stesso lavoratore a parità di periodi interessati,
sia nella denuncia di competenza gennaio 2023 che nella denuncia di febbraio 2023, i dati
presenti nella denuncia di febbraio 2023 sono da considerarsi sostitutivi rispetto a quelli
presenti nella denuncia di gennaio 2023.
Se un datore di lavoro per un lavoratore abbia utilizzato la modalità di recupero indicata nel
paragrafo 3.1, l’Istituto prima di procedere con l’elaborazione di cui al paragrafo 3.2 verificherà
la coerenza e congruenza del recupero effettuato tramite la modalità del paragrafo 3.1 e
qualora rilevasse situazioni non congruenti non procederà con la creazione automatica dei
flussi di regolarizzazione.
Si evidenzia altresì che il codice “FRBI” potrà essere esposto fino al 31 marzo 2023 e che,
dopo tale data, si dovrà procedere con i flussi di regolarizzazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’articolo 3 del decreto-legge n. 176/2022, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n.
115/2022 (che già aveva innalzato la soglia da 258,23 a 600 euro), eleva la soglia di
esenzione da 600 a 3.000 euro, confermando fra i benefit le somme erogate o rimborsate al
lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
[2] Si rinvia alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate e si
ricorda in proposito che, fatta salva l’applicazione del regime in deroga previsto per il 2022, la
disciplina ordinaria dei fringe benefit di cui all’articolo, 51 comma 3, riguarda generalmente le
sole erogazioni in natura (cfr., da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15
giugno 2016), con esclusione di quelle in denaro per le quali, resta applicabile il principio
generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di
lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente
previste, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del
TUIR)
[3] L’articolo 1, comma 190, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha
novellato l’articolo 51 del TUIR, introducendo il comma 3-bis, secondo cui ai
fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni,
opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti
di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore
nominale. La norma, pertanto, chiarisce la generale possibilità di erogazione
dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR, in forma di
voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal
titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto
a un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l’intero valore nominale
senza integrazioni a carico del titolare. Con riferimento alle altre
caratteristiche e alle modalità di fruizione dei benefit corrisposti mediante
voucher, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, di attuazione dell’articolo
1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015, e ai chiarimenti forniti in
merito con la circolare n. 28/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini ha firmato il decreto interministeriale nel quale vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione relativi al contributo straordinario per l’acquisto di gas naturale liquefatto da parte delle imprese di autotrasporto con mezzi alimentati con questa tipologia di carburante. Il decreto ministeriale è stato disposto in attuazione del decreto legge che stanzia un contributo in forma di credito d’imposta da 25 milioni di euro per il 2022. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il provvedimento stabilisce che beneficieranno del contributo le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che abbiano mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Le risorse saranno assegnate sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione veicoli, comprovato dalle relative fatture d’acquisto. Verrà in ogni caso emanato un nuovo decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definirà termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto e le modalità per procedere alle verifiche dei dati forniti. L’istanza dovrà essere presentata attraverso l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario 2023 dei divieti di circolazione Circ. 97-2022
Caro Gasolio, cronica mancanza di autisti, Brennero, sostegno al trasporto ad energia pulita; queste ed altre criticità ancora che affliggono l’autotrasporto italiano, sono state al centro del primo incontro svoltosi ieri fra le Associazioni di categoria dell’Autotrasporto e il neo Ministro Matteo Salvini al termine del quale la Fedit, insieme con le altre Associazioni ha espresso un giudizio largamente positivo. Salvini, che era coadiuvato dal suo vice Rixi (il quale, già in passato per lo stesso ministero, in altri esecutivi, si era occupato di questi problemi), dalla vice-capo di Gabinetto Maria Teresa Di Matteo, da Vito Di Santo Direttore della sicurezza stradale e dell’autotrasporto del Ministero e da Enrico Finocchi Presidente dell’Albo degli autotrasportatori, ha annunciato la pubblicazione a breve dell’aggiornamento dei costi di riferimento per l’autotrasporto. Quanto al proseguo del sostegno alla categoria che il Governo attuale nella legge di Bilancio ha quantificato in duecento milioni da destinare alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l’attività di trasporto con veicoli di categoria Euro 5 o superiore per compensare i costi del gasolio; il Ministro ha precisato che è stato presentato un emendamento per destinare queste risorse “solo alle imprese in conto terzi”. Per quello che riguarda il Brennero, il Ministro ha sottolineato che ha già affrontato la questione delle limitazioni ai tir imposte dall’Austria e che questa è una delle battaglie che rientrano nella sua agenda di lavori. Il Ministero si è poi impegnato a trovare una soluzione per il versamento previsto per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Quanto al non secondario problema delle circa 1600 imprese bloccate dalla sentenza del Tar, che non hanno ancora ricevuto il benenficio previsto dal credito d’imposta gasolio, i dirigenti del Ministero hanno assicurato che tale impedimento sarà rimosso dall’emendamento alla legge di bilancio finalizzato a superare la sentenza del Tar. Per quanto riguarda infine la carenza di autisti sulla quale incide molto anche la qualità della vita, Salvini sta pensando alla predisposizione di un piano nazionale che veda la programmazione di nuove e più sicure aree di sosta per i mezzi pesanti; un tema questo da concordare anche con le autorità portuali al fine di favorire la circolazione e lo stazionamento dei veicoli pesanti in prossimità dei porti.
Coloro che hanno presentato domande non correttamente compilate per la richiesta del credito d’imposta del 15% per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’AdBlu nel 2022, hanno tempo fino al 12 dicembre prossimo per rinviare la richiesta correttamente compilata. L’Agenzia delle Dogane da parte sua provvederà ad inviare una mail informativa alle imprese le cui istanze risultano con presenza di errori nel file fatture. Le risorse previste per il beneficio ammontano a 29,6 milioni di euro.
Volvo Trucks, la Compagnia di trasporti Lannutti el’azienda Agc, specializzata nella produzione di vetro piano, hanno concluso un accordo per la realizzazione di un nuovo progetto dedicato alla smart logistics. L’obiettivo dei tre partner è quello di promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera industriale.
“Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo – ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Lannutti, Valter Lannutti- come ulteriore testimonianza che la filiera sostenibile ed il trasporto verde non sono una novità in casa Lannutti, da sempre green e non a caso questo è il colore aziendale scelto per la flotta. Quest’innovativo progetto di smart logistics sarà dapprima realizzato a Cuneo, in cui operiamo dal 1963, con l’ambizione di estenderlo in modo progressivo anche ad altre realtà”
A partire dal 1° dicembre, come già abbiamo anticipato nella scorsa settimana, l’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio professionale in favore delle imprese con veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori in applicazione dell’art.24-ter c.1 del decreto legislativo n.504/1995 e del punto 4-bis della Tabella A allegata, torna ai valori pre-crisi bellica, in virtù del decreto legge 179/22 varato la scorsa settimana dal Governo. Alla luce di ciò l’aliquota dell’accisa sul gasolio prevista per il mese di dicembre, pari a 467,40 euro per mille litri (in precedenza 367,40 per mille litri), torna ad essere superiore all’aliquota dell’accisa sul gasolio professionale, pari a 403,22 euro per mille litri. Di conseguenza l’Agenzia Dogane e Monopoli comunica che le imprese di autotrasporto interessate potranno presentare la dichiarazione dei consumi di gasolio al fine di ottenere il recupero delle accise nel periodo compreso tra l’1 e il 31 dicembre2022 (come era avvenuto in precedenza per il solo periodo compreso tra l’1 gennaio e il 21 marzo). Circ. 96-2022
Nella circolare che segue l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui bonus energetici di sostegno alle imprese, e nel contempo fornisce chiarimenti sulla disciplina contenuta nell’articolo 6 del decreto legge “Aiuti-bis”, nell’articolo 1 del decreto legge Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto legge “Aiuti-quater”, attraverso risposte a quesiti specifici pervenuti in merito all’applicazione delle misure di favore. I citati articoli hanno sostanzialmente prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza).
Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, a beneficiarie dei crediti di imposta sono tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ma che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive.
L’AdE ha confermato la spettanza del tax credit anche per le imprese “nongasivore” per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto, ritenendo che i chiarimenti forniti con la circolare 20/E/2022 (par. 2.2) in relazione alle imprese “gasivore” di cui abbiamo dato conto nella scorsa settimana possano trovare applicazione anche a favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto, potranno usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi. Pertanto tra i beneficiari della misura possono rientrare anche le imprese di autotrasporto. Circ. 95-2022
Fra tre giorni la riduzione delle accise sui carburanti cesserà nella misura attuale per proseguire a dicembre in misura ridotta. E’ in sintesi quanto contenuto nel decreto legge del Governo approvato la settimana scorsa di cui diamo conto nella circolare che segue. In sintesi comunque è stata disposta la fine della riduzione di 25 centesimi al litro del prezzo di acquisto di benzina, gasolio. A posto di quest’ultima dal 1 dicembre, fino alla fine del mese, la riduzione dell’accisa sarà di 15 centesimi al litro (dieci di meno di quella in vigore fino al 30 novembre) mentre il prezzo di acquisto alla pompa del GPL sarà di 3,4 centesimi. Resta invece confermata fino a fine anno l’aliquota IVA dal 22 al 5%. Circ. 94-2022